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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza in data 30 settembre 2010 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche derivanti dall'attuazione di previsioni di accordi sindacali del 2001/2002, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 2.5.2002 - 30.6.2002 tra R.F. e Poste Italiane Spa, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora del marzo 2003;

    che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l'intimata con controricorso;

    che parte ricorrente ha comunicato memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata da parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto, in quanto l'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica "ratione temporis" ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, mentre nel caso di specie la sentenza è stata pubblicata successivamente a detta data;

    che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui si denunciano errori di diritto in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, alla L. n. 56 del 1987, art. 23, all'art. 25 CCNL Poste del 2001, oltre a vizi di motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto il contratto concluso dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 ricadente sotto la vigenza di detta disciplina e non sotto quella della I. n. 56 del 1987, sono infondati atteso che in materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l'ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti (tra molte: Cass. n. 16424 del 2010; Cass. n. 20441 del 2015);

    che il...

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