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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il giudice del lavoro di Pistoia con sentenza in data 8 ottobre - 14 dicembre 2009 accolse la domanda di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di G.E. in relazione al decesso di costui per infortunio sul lavoro avvenuto il (OMISSIS), mentre come apprendista alle dipendenze della subappaltatrice ITET s.a.s. di M.C. stava eseguendo un allacciamento di impianto telefonico con l'operaio L.R..

    La domanda, dichiarata improponibile nei confronti della S.p.a. PADOVANI, veniva rigettata nei riguardi di ENEL S.p.a., mentre veniva accolta nei confronti di ITET s.a.s. di M.C., di quest'ultima in proprio, di M.M., di L.R. e di TELECOM Italia S.p.a., condannati quindi tra loro in solido al pagamento della somma di Euro 325.000,00 ciascuno a favore di G.F. e di C.F., nonchè della somma di 200.000,00 ciascuna a favore di G.A. e El., oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese di lite.

    La sentenza veniva separatamente impugnata da L.R., nonchè dai familiari del deceduto e da TELECOM ITALIA. Gli appellati ITET s.a.s., M.C. e M. restavano contumaci, mentre ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. si costituiva in giudizio per resistere agli interposti gravami.

    La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia n. 361/2009, con sentenza n. 778 in data 9-22 giugno 2011, riuniti i distinti procedimenti, rideterminava gli importi liquidati a titolo di risarcimento danni in ragione delle somme all'uopo precisate per ciascun attore (in valuta da ottobre 2009: Euro 279.000,00 ciascuno a G.F. e C.F., Euro 129.000,00 ciascuno a GJ.El. e A.), oltre interessi legali dal 17-12-2002 al sei agosto 2010, da calcolarsi sul capitale devalutato al 17-12-2002 e quindi annualmente rivalutato. Estendeva, inoltre, la condanna solidale emessa in primo grado nei...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con riferimento al complesso motivo di ricorso, il L. ha evidenziato che, trattandosi di una società di persone, non sarebbe applicabile la delega di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, laddove poi dagli atti era documentato che M.M. risultava come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con l'indicazione delle caratteristiche significative per la sicurezza, costituiti da rischio elettrico, rischio rumore, rischio caduta dall'alto e rischio movimentazione manuale dei carichi. Di conseguenza, esso L. non era ricompreso tra i soggetti preposti alla sicurezza, nè risultava essere stata conferita una formale delega al riguardo e neanche di essere stato addestrato per assumere la responsabilità.

    Quindi, la sentenza impugnata aveva erroneamente riconosciuto la responsabilità del ricorrente sul presupposto di una sua qualifica come caposquadra di fatto, in contrasto con le disposizioni di legge in tema di sicurezza del lavoro, che escludono l'assunzione di responsabilità per un soggetto privo di una espressa e formale delega in merito e di uno specifico addestramento per assolvere compiti della sicurezza sul lavoro. Egli non solo era privo dell'addestramento richiesto per assolvere al compito della sicurezza dei dipendenti, ma non era stato nemmeno informato sui rischi relativi al lavoro da eseguire il (OMISSIS), tant'è che nel buono di lavoro consegnato dalla ITET le sole istruzioni fornite dal responsabile della sicurezza consistevano nella indicazione dei numeri corrispondenti alle colonne dei fili da installare per attivare la linea, in base alle indicazioni fornite dalla Telecom, dichiarando che si trattava di un intervento semplice.

    Le anzidette considerazioni vedevano così estraneo alla fattispecie anche il dato normativo di cui all'art. 2055 c.c., applicato dall'impugnata sentenza per graduare la responsabilità del L..

    Inoltre, vi era un evidente vizio...

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