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Estremi:
T.A.R. Ancona, (Marche), 2017,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    1. Il ricorrente, cittadino marocchino residente da alcuni anni in Italia, impugna il provvedimento con cui il Questore di Ascoli Piceno ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e ciò sia in ragione dei precedenti penali a carico del sig. A. Y. , sia in ragione del mancato possesso di un adeguato reddito proveniente da fonte lecita. Per quanto concerne i precedenti penali il ricorrente ha subito nel 2015 una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. n. 309/1990 e s.m.i. (fine pena prevista per il 10 dicembre 2017).

    2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

    a) violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del combinato disposto degli artt. 5, comma 5, 4, comma 3, e 5 comma 5, ultimo cpv. D.Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per istruttoria inadeguata e insufficienza della motivazione, in quanto da un lato nell'applicare l'automatismo di cui al combinato disposto degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, non si tiene conto del fatto che il ricorrente all'indomani dell'unica condanna subita ha portato a termine un serio iter di reinserimento sociale (tanto da aver ottenuto da ultimo la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata), dall'altro non si tiene conto del fatto che il sig. A. non ha più legami familiari nel Paese di origine (mentre in Italia risiede lo zio). Quanto al reddito, la Questura non ha invece considerato che il ricorrente, negli anni 2015 e 2016, essendo recluso in carcere, non ha potuto lavorare e conseguire redditi da fonte lecita. Peraltro, in questo periodo egli è stato assistito economicamente dallo zio;

    b) contraddittorietà fra provvedimenti. La Questura ha rilasciato il titolo di soggiorno di cui è stato chiesto il rinnovo in epoca successiva alla pronuncia della sentenza penale, il che vuol dire che l'amministrazione aveva ritenuto non ostativa la condanna....

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