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Estremi:
T.A.R. Bari, (Puglia), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    1. Con il ricorso in esame il Consorzio C.F.C., terzo classificato, contesta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto "Interventi prioritari finalizzati all'aumento delle condizioni di sicurezza idraulica del corso d'acqua lungo l'asta principale del fiume Fortore sotteso alla diga di Occhito - Primo Lotto", disposta in favore dell'ATI Fa. con decreto del Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Puglia, nonché gli ulteriori atti in epigrafe meglio precisati.

    A sostegno del ricorso asserisce l'illegittimità dell'ammissione alla gara della predetta aggiudicataria nonché dell'A.T.I. Modomec, seconda graduata, invocando la tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente.

    1.1 Con i primi cinque motivi di impugnativa, sub A), parte ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla gara dell'A.T.I. Fa., in ragione:

    I) della sicura incidenza sulla moralità professionale delle condanne penali definitive riportate dal sig. Fa. Cl., socio accomandatario della società Intesa s.a.s., controllante della Fa. Holding s.r.l., a sua volta socio di maggioranza della mandataria Cl. Fa. s.p.a., di cui l'Amministrazione illegittimamente non avrebbe tenuto conto (tra cui figurerebbero reati di corruzione e di associazione per delinquere, oltre che di turbata libertà degli incanti);

    II) della circostanza che l'autocertificazione presentata in gara dal sig. Cl. Fa., concernente le dichiarazioni da rendersi ex art. 38 D.lgs n. 163/2006, sarebbe priva di sottoscrizione autografa e peraltro nemmeno firmata in maniera digitale, risultando pertanto tamquam non esset;

    III) che la mandataria Fa. Cl. s.p.a. avrebbe prodotto una dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi discendenti dall'art. 17 legge n. 68/1999, avendo...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Si controverte sulla legittimità dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, relativo all'attuazione di "Interventi prioritari finalizzati all'aumento delle condizioni di sicurezza idraulica del corso d'acqua lungo l'asta principale del fiume Fortore sotteso alla diga di Occhito - Primo Lotto".

    2. Il ricorso non merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.

    3. Giova principiare l'esame delle censure dai motivi sub I) e II) del ricorso principale, così come integrati con i primi motivi aggiunti, la cui disamina unitaria si impone in ragione della stretta connessione che li avvince.

    3.1 Infondato è l'assunto del Consorzio ricorrente secondo cui l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per difetto dei requisiti partecipativi e/o per non aver reso tutte le necessarie dichiarazioni richieste a pena di esclusione ex art. 38 D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.

    3.1.1 Sul punto, il Commissario straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico e l'ATI controinteressata hanno replicato rimarcando l'insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in capo al sig. Cl. Fa., sia perché l'assetto societario della Fa. Cl. s.p.a. era già mutato all'epoca della partecipazione alla gara, essendo ormai una società con più di 4 soci (a partire del 23 luglio 2013), sia perché detto obbligo sarebbe in tesi riferibile al socio persona fisica e non estensibile al socio di maggioranza del socio di maggioranza persona giuridica.

    3.1.2 Orbene, ritiene il Collegio di poter prescindere dai dubbi sollevati circa la sussistenza dell'obbligo dichiarativo de quo, atteso che...

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