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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che, con sentenza depositata il 20.5.2011, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da "Il Cubo" di S.E. & C. s.a.s. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi in danno di taluni associati in partecipazione ritenuti lavoratori suoi dipendenti;

    che avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione S.E., n.q. di socio accomandatario della cessata "Il Cubo" di S.E. & C. s.a.s., proponendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria;

    che l'INPS ha resistito con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2552,2553 e 2554 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la causa del contratto di associazione in partecipazione venisse meno allorchè non vi fosse per l'associato alcuna possibilità di controllare la gestione dell'impresa e il valore del suo apporto venisse ragguagliato ad una quota della partecipazione ai ricavi (invece che agli utili), con esclusione della partecipazione alle perdite, e per non avere all'uopo adeguatamente valorizzato le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata;

    che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per avere, a suo avviso, la Corte territoriale desunto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato da "una serie di scarni elementi (...) di per sè non decisivi" (così il ricorso, pag. 10) e senza per contro adeguatamente considerare il contenuto degli accordi stipulati tra le parti;

    che, con il terzo motivo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di recupero, nonostante che l'INPS non avesse dato prova del compimento di atti interruttivi;

    che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), per avere la Corte territoriale ritenuto che il mancato pagamento dei contributi dovuti concretasse un'ipotesi di evasione e non di omissione contributiva;

    che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato trova la propria causa nella partecipazione dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite, di talchè, ove sia resa una...

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