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Titolo:
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E POSSIBILI DISCRIMINAZIONI RETRIBUTIVE DI GENERE 
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  • Sommario

    (*)Sommario: 1. Il caso. — 2. L'iter argomentativo adottato dal giudice. — 3. Critica e proposte alternative. — 4. Conclusioni.

  • 1. Con la pronuncia in esame il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso di cinque lavoratrici della GTT, azienda di trasporti pubblici facente capo a una holding controllata dal Comune di Torino, ha accertato la natura discriminatoria per ragioni di genere della condotta datoriale, consistente nel mancato computo delle assenze dovute a gravidanza, maternità, congedi parentali e permessi per malattia dei figli, al pari della effettiva presenza in servizio, nella determinazione del premio di risultato. La riduzione del premio in proporzione a dette assenze era stata realizzata dalla GTT non in base a prassi unilaterali informali, bensì in attuazione di specifiche disposizioni di accordi aziendali che dal 2004 in poi si erano susseguiti nella disciplina dell'istituto. Segnatamente, gli accordi stabilivano una distribuzione individuale del premio di risultato/produttività in proporzione alla presenza in servizio nonché in rapporto a un coefficiente individuale determinato in base a scaglioni di assenteismo. Nonostante fossero previste delle eccezioni — i permessi ex l. n. 104/92, ad esempio, ma solo fino all'accordo del 2014, erano parificati alla presenza in servizio — tra le stesse non erano tuttavia indicati né i congedi parentali né i congedi per la malattia dei figli, considerati pertanto — agli effetti del calcolo — assenze dal lavoro. Anche il congedo di maternità anticipata e/o obbligatoria, fino all'accordo del 2014, era parimenti escluso dal calcolo della presenza. Lo stesso tuttavia incideva sulla determinazione del premio in misura inferiore essendo già nell'accordo aziendale del 2004 qualificato come ininfluente ai (soli) fini della determinazione del coefficiente di assenteismo (cioè ai soli fini di uno dei due parametri utilizzati per il riproporzionamento legato alla presenza).

    Accertata la natura discriminatoria del comportamento datoriale, il giudice ha condannato la...

 

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