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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    che la Nuova Golden Pack s.a.s., produttrice di prodotti alimentari confezionati, stipulò un contratto di appalto avente ad oggetto "servizi di facchinaggio, pulizie, confezionamento" con una soc. cooperativa, la quale impiegò soci-lavoratori per l'esecuzione dei lavori commissionati; un accertamento ispettivo accertava, però, che nei fatti si trattava di mera intermediazione di manodopera, in quanto i lavoratori erano adibiti a mansioni proprie dell'attività produttiva della committente;

    che l'INPS con cartella esattoriale chiedeva pertanto alla società utilizzatrice il pagamento dei contributi assicurativi dei lavoratori utilizzati;

    che rigettata l'opposizione, la Nuova Golden Pack s.a.s. proponeva appello e la Corte d'Appello di Brescia (sentenza 30.10.10) accoglieva in parte l'impugnazione, ribadendo l'interposizione, ma dichiarando dovuta dall'opponente solo la differenza tra quanto richiesto e quanto già corrisposto per contributi dalla cooperativa appaltatrice;

    che propone ricorso l'INPS con unico motivo assumendo che i lavoratori dovevano essere considerati "a tutti gli effetti" dipendenti dell'imprenditore utilizzatore L. n. 1369 del 1960, ex art. 1, di modo che l'obbligazione contributiva, per il principio di legalità, non può essere assolta, nè totalmente, nè parzialmente da altro soggetto;

    che ha resistito la soc. Nuova Golden Pack s.a.s..

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che il motivo di ricorso è infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si è venuto consolidando ed in base al quale (Cass. 4.1.2016 n. 20, 17516/2015, 23844/2011, 8451/2010) " In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180 c.c., comma 1, ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell' obbligazione in presenza delle condizioni di cui all'art. 2036 c.c., comma 3";

    che al surriferito orientamento questo Corte intende aderire sicchè il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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