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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    PREMESSO

    che con sentenza n. 598/2014, depositata il 7 novembre 2014, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Pesaro aveva respinto il ricorso proposto da G.C. per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla stessa intimato dalla Duomo G.P.A. S.r.l., in data 9/3/2011, in conseguenza della perdita della concessione del servizio per la riscossione dei tributi e affissioni pubblicitarie del Comune di Pergola, con la conseguente chiusura dell'ufficio e la soppressione del posto di lavoro di unica addetta amministrativa e contabile all'ufficio stesso;

    - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con otto motivi;

    - che la società ha resistito con controricorso.

  • Diritto

    RILEVATO

    che:

    - con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 avendo la Corte erroneamente ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo sull'esclusivo fondamento della cessazione del servizio per effetto della perdita dell'appalto con il Comune di Pergola, senza prendere in esame il dato della persistenza di altri e numerosi appalti nella stessa provincia e nella stessa regione;

    - con il secondo e con il terzo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 nonchè degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte trascurato di considerare un insieme di circostanze da cui sarebbe emerso che la cessazione dell'appalto non aveva per ciò solo comportato il totale venir meno delle mansioni e dell'attività svolta e altresì per avere omesso di valutare una pluralità di risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, di segno opposto alla ritenuta inesistenza di posti disponibili;

    - con il quarto e con il quinto, la ricorrente censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115,132,345 e 416 c.p.c., e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la società avesse dimostrato l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice all'interno della propria organizzazione di impresa, nonostante la decadenza della parte datoriale dalla relativa prova, il fatto che le risultanze istruttorie acquisite in primo grado (Libro unico del lavoro) fossero tali da determinare una diversa conclusione e il divieto di nova in appello;

    - con il sesto, la ricorrente...

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