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T.A.R. Palermo, (Sicilia), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso, notificato il 20 maggio 2016 e depositato il giorno 26 successivo, la Federazione provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo (Confcommercio imprese per l'Italia Palermo) e il signor Vi. Co. precisavano preliminarmente che la prima era "la più rappresentativa tra le organizzazioni degli imprenditori e dei datori di lavoro in Italia".

    Fatta tale precisazione, esponevano che, con decreto n. 7700 del 30 settembre 2015, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro aveva ricostituito il comitato provinciale INPS per la provincia di Palermo, nominando, quale rappresentante dei lavoratori autonomi, un esponente della Confcommercio, ovverosia l'odierno ricorrente, signor Vi. Co..

    Successivamente, con nota prot. n. 10754 del 3 dicembre 2015, l'Assessorato regionale del lavoro aveva sollecitato il riscontro della nota prot. n. 10466 del 19 novembre 2015 con cui era stata chiesta la comunicazione, tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà, dei dati necessari per la determinazione del grado di rappresentatività.

    Tale richiesta era stata riscontrata con nota dell'11 dicembre 2015.

    Con successivo decreto n. 1458 dell'11 febbraio 2016, il Dirigente del servizio XVI del centro per l'impiego di Palermo aveva nuovamente nominato i componenti del comitato provinciale INPS tra cui non figurava più il rappresentante di Confcommercio, signor Vi. Co.. Si era, invece, avuto l'inserimento del signor Ma. St., esponente della C.I.F.A., quale rappresentante dei datori di lavoro.

    I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva di tale provvedimento, per i seguenti motivi:

    1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990.

    Sarebbe stata omessa la comunicazione d'avvio del...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui è stato ricostituito (per la seconda volta) il Comitato provinciale dell'INPS nella parte in cui (rispetto alla prima nomina) non contempla il signor Co., indicato da Confcommercio Palermo, quale suo componente.

    Preliminarmente va rilevato che nel primo provvedimento il signor Vi. Co. era stato nominato - in quota Confcommercio - quale rappresentante dei lavoratori autonomi e non dei datori di lavoro. Nel provvedimento successivo (oggetto d'impugnazione) il signor Ma. St. è stato nominato quale rappresentante dei datori di lavoro in quota C.I.F.A., mentre il signor Et. Po. quale rappresentante dei lavoratori autonomi in quota Confagricoltura.

    Ne deriva che il posto del signor Co. è stato occupato dal soggetto indicato da Confagricoltura.

    Conseguentemente vanno considerati controinteressati sia C.I.F.A. (originariamente intimata), in quanto non presente nella prima composizione, che Confagricoltura (nei cui confronti è stato integrato il contradditorio).

    L'eventuale annullamento del provvedimento impugnato recherebbe, infatti, pregiudizio alla prima, che non farebbe più parte del comitato, ma i ricorrenti possono conseguire un risultato utile solo se dimostrano l'illegittimità della sostituzione del componente di Confcommercio con quello di Confagricoltura.

    Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso, in quanto notificato nei 60 giorni dalla conoscenza della determinazione contestata a CIFA e successivamente a Confagricoltura, è rituale e va scrutinato nel merito.

    2. Precisato che può prescindersi dalle ulteriori eccezioni in rito, in quanto il gravame è infondato e va rigettato, va esaminato il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduce che sarebbe stata omessa la comunicazione d'avvio del procedimento la quale era particolarmente necessaria tenuto conto che...

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