ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Ancona del 21.12.2010 F.L., dirigente di Banca Popolare di Ancona (in prosieguo, per brevità: BPA) spa, impugnava il licenziamento comunicatogli con raccomandata del 29.6.2010, deducendone la inefficacia, in quanto intimato in costanza di malattia e la natura discriminatoria ovvero ingiustificata e chiedendo adottarsi le conseguenti statuizioni economiche.

    Agiva altresì per il pagamento della indennità mensile di disagio, per il risarcimento del danno derivato dal demansionamento subito dal novembre 2007 al licenziamento e per il pagamento di premi.

    Il giudice del lavoro, con sentenza del 20.11.2012 (nr. 534/2012), accoglieva la domanda relativa ai premi, respingeva le altre.

    La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 20.3 - 8.4.2014, accoglieva parzialmente l'appello del F., ritenendo il licenziamento ingiustificato e condannando BPA spa a pagare all'appellante dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; rigettava gli ulteriori motivi di appello nonchè l'appello incidentale di BPA spa.

    Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che il licenziamento era stato giustificato da BPA spa in ragione dell'ingresso della società in un gruppo bancario, che aveva comportato la soppressione di alcune funzioni dirigenziali, tra le quali quella svolta dal F..

    Non essendo stata prospettata una riduzione di attività, la riduzione delle figure dirigenziali rispondeva a scelte di politica aziendale.

    Tali decisioni non erano sindacabili in sede giudiziaria, salvo il superamento dei limiti della discrezionalità per palese irragionevolezza o pretestuosità; per consentire tale valutazione il datore di lavoro avrebbe dovuto prospettare le ragioni della soppressione del posto, la situazione organizzativa di provenienza e quella all'esito della modifica.

    Nella...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Deve preliminarmente procedersi all'esame del ricorso incidentale, vertente nei primi cinque motivi sulla statuizione di carenza di giustificazione del licenziamento del dirigente.

    Il primo motivo del ricorso principale è infatti dipendente dal ricorso incidentale, perchè relativo alle statuizioni economiche consequenziali al ritenuto carattere ingiustificato del licenziamento.

    1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società BPA spa ha denunziato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 26 del CCNL per i DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI. Ha censurato la sentenza per avere ritenuto necessaria la prova della inevitabilità della estromissione del dirigente, non richiesta invece dalla previsione contrattuale e dal regime di libera recedibilità dal rapporto di lavoro dirigenziale.

    2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale BPA spa ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c., dell'art. 26 CCNL di categoria, dell'art. 41 Cost.

    Ha censurato la sentenza per avere affermato non costituire una ipotesi di giustificazione del licenziamento del dirigente la esigenza di ridurre il costo del lavoro.

    3. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale ha denunziato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio ovvero della circostanza che il licenziamento era stato disposto in attuazione degli accordi sindacali del 20.5.2010 e 16.6.2010, che evidenziavano la esigenza di ridurre il costo del lavoro.

    Ha dedotto che il fatto non esaminato, indicato nella lettera di licenziamento, era stato allegato fin dalla memoria difensiva nel primo grado (alle pagine 9 e segg. 15 e sgg., par. 2) e ribadito nella memoria difensiva in appello (pag. 13 e sgg.,...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...