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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

    Con decreto emesso dal Consigliere delegato della Corte d'Appello di Catanzaro del 5/3/2015, veniva dichiarata l'incompetenza del giudice adito in ordine alla richiesta di equo indennizzo proposta dagli odierni ricorrenti, relativamente alla irragionevole durata del processo previdenziale intrapreso dinanzi alla Pretura di Palmi in data 5/3/1997, e definito con sentenza n. 1165 del 16/7/2013 della Corte d'Appello di Messina, designata quale giudice di rinvio a seguito della cassazione ad opera della sentenza di questa Corte n. 12681/2008 della decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del giudice di prime cure.

    Riteneva il giudice adito che la competenza doveva radicarsi dinanzi alla Corte d'Appello di Reggo Calabria ai sensi del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3 e dell'art. 11 c.p.p..

    A seguito di opposizione, la Corte d'Appello in composizione collegiale, con decreto del 20/2/2016 disattendeva le doglianze dei ricorrenti, ritenendo corretta la valutazione del Consigliere delegato in quanto, a mente del disposto di cui all'art. 3 citato, occorre avere riguardo al distretto cui appartiene l'autorità giudiziaria dinanzi al quale il procedimento presupposto si sia concluso o estinto relativamente ai gradi di merito.

    Poichè nella fattispecie la causa si era conclusa dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, quale giudice del rinvio, la competenza per territorio sulla domanda proposta si radicava presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.

    Per la cassazione di questo decreto gli opponenti hanno proposto ricorso sulla base di un motivo illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. il Ministero ha resistito con controricorso.

    Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 in quanto la soluzione alla quale è pervenuto il...

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