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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 novembre 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la ASSO soc. coop. al pagamento in favore di A.S. dell'indennità sostitutiva del preavviso, respingendo ogni altra domanda del lavoratore proposta anche nei confronti di Esselunga Spa, di SAFRA Consorzio Cooperative, di ASSO soc. coop. a r.l., di ORIENTE soc. coop..

    La Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto le domande proposte nei confronti di Esselunga Spa nonchè quelle aventi ad oggetto l'accertamento della "simulazione del rapporto associativo" coperte da precedenti giudicati.

    Circa la richiesta declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento irrogato all' A., con la conseguente condanna di "Consorzio SAFRA o, in subordine, ASSO soc. coop." alla reintegrazione ed al risarcimento del danno, la Corte milanese, premesso che in base il precedente giudicato doveva ritenersi genuino il rapporto associativo con la cooperativa ASSO all'epoca del licenziamento, ha considerato che, a causa dello scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea di detta cooperativa, con contestuale messa in liquidazione e cessazione di ogni attività lavorativa, doveva considerarsi risolto, insieme al rapporto associativo, anche il rapporto di lavoro; non essendo stata impugnata la delibera di scioglimento anticipato della cooperativa il licenziamento doveva quindi ritenersi sorretto da giustificato motivo oggettivo.

    In ordine alle domande proposte nei confronti della cooperativa ORIENTE, succeduta alla ASSO nell'appalto, con cui si lamentava che non era stata attivata la procedura di licenziamento collettivo, la Corte di Appello ha ritenuto che non fossero stati attuati licenziamenti ma che gli ex soci della cooperativa ASSO, dopo avere risolto spontaneamente il rapporto associativo e di lavoro, avessero formulato specifica richiesta di adesione alla cooperativa ORIENTE,...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte del merito "ha sicuramente errato nel ritenere che le questioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro direttamente con Esselunga Spa potessero ritenersi coperte dal giudicato".

    Il secondo motivo denuncia violazione della stessa norma del codice civile avuto riguardo all'altra domanda formulata dal lavoratore relativa all'accertamento della "simulazione del rapporto associativo" che pure la Corte di Appello ha considerato preclusa per un precedente giudicato.

    Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di adeguata specificità e di autosufficienza atteso che, per consolidato orientamento di legittimità, il testo del giudicato esterno, al fine di delibarne gli effetti soggettivi ed oggettivi sul giudizio in cui viene rilevato, deve essere riprodotto nel ricorso per cassazione, in questo senso non bastando neanche il riassunto sintetico dello stesso (da ultimo v. Cass. n. 2617 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; inoltre secondo Cass. SS.UU. n. 1416 del 2004, per l'osservanza dell'autosufficienza occorre indicare il momento e le circostanze processuali in relazione alle quali sono stati prodotti gli atti conferenti al giudicato).

    2. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello non avrebbe considerato le argomentazioni svolte dall' A. intorno alla natura "meramente discriminatoria" del licenziamento intimato per ritorsione o rappresaglia ovvero per motivi riconducibili all'esigenza di escludere dall'azienda una organizzazione sindacale.

    Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso le prove testimoniali a sostegno della dedotta...

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