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Titolo:
Le reiterate assenze per malattia del lavoratore. Ritorsione, discriminazione o giusta causa?
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  • Sommario

    Sommario: 1. Ricostruzione del caso. – 2. Ritorsione e discriminazione: la diversità ontologica tra le fattispecie. – 2.1. Differenze probatorie e sanzionatorie. – 3. Le reiterate assenze per malattia tra motivo illecito e giusta causa. – 4. Brevi cenni conclusivi.

  • 1. La sentenza in commento ha per oggetto il licenziamento di un dipendente bancario, a causa di sue reiterate assenze per malattia. La Corte d'Appello qualificava il recesso come discriminatorio, in quanto consistente in una arbitraria reazione del datore di lavoro all'esercizio legittimo di un diritto da parte del lavoratore, quale l'assentarsi per malattia.

    Parte datoriale impugnava però il licenziamento rilevandone l'erroneo inquadramento giuridico, attesa l'avvenuta confusione tra fattispecie discriminatoria e ritorsiva. Riteneva, infatti, che nel caso di specie si trattasse di un recesso per motivo illecito ex art. 1345 c.c., non essendo fondato su un fattore legale tipico di discriminazione.

    La Suprema Corte non solo considera il motivo inammissibile per carenza d'interesse, ma definisce la distinzione citata meramente classificatoria, priva quindi di conseguenze probatorie e sanzionatorie, e qualifica pertanto il licenziamento come ritorsivo, intendendolo una categoria omnicomprensiva, che ingloba al suo interno discriminazione e motivo illecito.

    Il secondo profilo di impugnazione atteneva invece alla circostanza che, trattandosi di motivo illecito, la Corte avrebbe dovuto verificarne il carattere unico e determinante. In virtù di ciò, parte datoriale rilevava che la Corte territoriale aveva erroneamente omesso di ravvisare la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, consistita nella condotta del lavoratore che, interrompendo la prestazione lavorativa con assenze per malattia, per brevi periodi, avrebbe offerto una prestazione di contenuto quantitativamente e qualitativamente esiguo, e pertanto non utilizzabile.

    Sul punto la Cassazione considera corretto il ragionamento della Corte d'Appello, nella misura in cui non ha escluso che le assenze reiterate potessero rappresentare in astratto una violazione della diligente collaborazione,...

 

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