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Titolo:
Ancora sul divieto di sovrapposizione del periodo di godimento delle ferie con il periodo di preavviso di recesso
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  • Sommario

    Sommario: 1. Il caso. – 2. Il preavviso tra efficacia reale ed efficacia obbligatoria. – 3. L'effettività del preavviso e il divieto di coincidenza del periodo di godimento delle ferie con il periodo di preavviso. – 4. Una questione che si chiude o che resta aperta?

  • 1. Un dipendente di un istituto di credito in possesso di qualifica dirigenziale, dapprima dimessosi il 31 gennaio 2008 con disponibilità a lavorare durante il periodo di preavviso di tre mesi, recedeva poi dal contratto di lavoro nel febbraio 2008 adducendo la sussistenza di una giusta causa di dimissioni a seguito della decisione della banca datrice di lavoro di collocarlo, senza il suo consenso, in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite.

    Il dipendente adiva l'autorità giudiziaria denunciando la illegittimità del comportamento datoriale e chiedendo la condanna dell'istituto di credito al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

    La Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta dal lavoratore ritenendo che la collocazione in ferie del dipendente dimissionario durante il periodo di preavviso non integrasse la violazione del divieto di cui all'art. 2109, ultimo comma, c.c.

    La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, ha, invece, ritenuto che tale divieto nel caso di specie fosse stato violato. Secondo la Suprema Corte, nel caso in cui la parte recedente opti per la continuazione del rapporto lavorativo sino al termine del periodo di preavviso, durante il decorso di tale periodo proseguono gli effetti del contratto e, tra di essi, il diritto del lavoratore di godere delle ferie, con un conseguente prolungamento ope legis del rapporto di lavoro oltre il termine di preavviso, per un periodo corrispondente alle ferie maturate e non godute dal lavoratore al momento della scadenza di quel termine. Sennonché, la Corte di Cassazione ha rilevato nel caso di specie che l'istituto di credito, sebbene fosse legittimato, nell'ambito dei suoi poteri gestori ed organizzativi derivanti dalla prosecuzione del rapporto lavorativo, a collocare in ferie il dipendente...

 

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