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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con la sentenza n. 2929/2011 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia n. 2409/2009 emessa dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato che D.S.C. aveva svolto lavoro subordinato alle dipendenze della Cigno srl dal 9.8.2004 al 23.10.2006, con diritto all'inquadramento nel 4^ livello CCNL Commercio.

    2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: 1) il Tribunale, che aveva respinto la domanda per mancata argomentazione in ordine ai motivi di nullità del contratto di apprendistato, non aveva applicato correttamente i principi in tema di onere della prova; 2) la lavoratrice, infatti, nel caso in esame, aveva dedotto e provato la sussistenza della subordinazione, la durata del rapporto e le mansioni espletate mentre parte datoriale non aveva provato la sussistenza delle caratteristiche dell'apprendistato; 3) in tale ottica, la richiesta di nullità del contratto di apprendistato non invertiva l'onere della prova circa la dimostrazione della sussistenza dell'attività di formazione in capo al datore di lavoro; 4) l'inquadramento era quello di cui al IV livello del CCNL Commercio; 5) la D.S., conseguentemente, aveva diritto alle differenze retributive, al TFR, alla tredicesima, allo straordinario e all'indennità per ferie non godute.

    3. Per la cassazione ricorre Il Cigno srl con un solo articolato motivo.

    4. Resiste con controricorso D.S.C..

    5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 2094 e 2097 c.c., nonchè dell'art. 414 c.p.c., n. 4 e art. 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, per avere la Corte distrettuale erroneamente affermato la nullità del contratto di apprendistato nella totale assenza, nel ricorso di primo grado, di qualsiasi deduzione circa le ragioni di tale nullità.

    2. Il motivo non è fondato.

    3. E' opportuno ricordare che l'interpretazione della domanda giudiziaria va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio (Cass. 28.8.2009 n. 18783).

    4. Inoltre, l'interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di Cassazione è abilitata all'espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice del merito abbia omesso l'indagine interpretativa della domanda ma non se l'abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all'esito dell'indagine (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109).

    5. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno, in modo logico e corretto giuridicamente, interpretato la domanda considerando che, nel petitum, era stata richiesta la declaratoria di nullità ed illegittimità del contratto di apprendistato per insussistenza dei requisiti formali e sostanziali e che, nella prospettazione del fatto, il rapporto di lavoro espletato era stato delineato come rapporto di natura subordinata (banconiera - cameriera) tanto è che era stato chiesto il trattamento retributivo e contributivo previsto dal CCNL per il dipendente non apprendista.

    6. Avendo riguardo alla letterale formulazione della domanda e al sostanziale...

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