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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. M.V., con ricorso proposto al Tribunale di Palermo ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 48, ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 14/3/2014 dalla R.A.P. s.p.a. (Risorse Ambiente Palermo), della quale era dipendente con mansioni di addetto all'impianto aziendale di erogazione del carburante. Il licenziamento è stato comminato a seguito di una contestazione disciplinare con la quale la società ha addebitato al lavoratore l'illecita sottrazione di carburante e di numerosi capi di abbigliamento aziendale;

    2. il tribunale ha rigettato il ricorso e l'ordinanza è stata confermata dallo stesso giudice adito dal lavoratore con atto di opposizione;

    3. contro la sentenza il M. ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58, L. cit. alla Corte d'appello di Palermo, che, con sentenza pubblicata in data 7/3/2016, lo ha rigettato;

    4. contro la sentenza, il lavoratore propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la società con controricorso;

    5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;

    6. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; Considerato che:

    1. con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e art. 295 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e lamenta che erroneamente il giudice non ha ritenuto di attendere la definizione del giudizio penale, seguito al fermo in flagranza di reato suo e di altri lavoratori e disposto dagli agenti di polizia che avevano effettuato l'appostamento il 17/12/2013;

    1.1. il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo i presupposti per la sospensione necessaria del processo;

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