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Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto

    che, con ricorso depositato il 4 ottobre 2016 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma l, e 6, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), per violazione degli artt. 32 e 117, commi primo, secondo, lettere l) e s), e terzo della Costituzione;

    che l'art. 4, comma 4, della legge regionale in esame stabilisce (nel testo vigente al momento del ricorso) che «[l]'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) può indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale medico, tecnico professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile»;

    che il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che «[n]ell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l'Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro»;

    che, infine, il comma 6 stabilisce che «[n]elle more della conclusione delle...

  • Diritto

    Considerato

    che, con atto notificato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e depositato il 29 marzo 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2017, ha rinunciato in toto al ricorso, in quanto l'art. 15 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 dicembre 2016, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali», ha modificato le disposizioni impugnate, consentendo di superare le ragioni del ricorso;

    che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha accettato la rinuncia con atto depositato il 3 maggio 2017;

    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.

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