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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza 31 ottobre 2013, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto da S.C. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di inefficacia, nullità, illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice GMF (già GMAC) Italia s.p.a. nel luglio 2009: e ciò per avere ritenuto effettiva l'esigenza di soppressione del posto di lavoro dell'appellante, nell'ambito di un rilevante ridimensionamento aziendale e rispettate le norme in materia di licenziamento collettivo, di obbligo di repechage (assolto dalla datrice di lavoro, in assenza di possibilità di reimpiego, neppure in mansioni inferiori) ed infine di quota di riserva per lavoratori disabili, tali divenuti anche in corso di rapporto, a norma della L. n. 68 del 1999, art. 10;

    che avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con cinque motivi, cui la datrice ha resistito con controricorso;

    che è stata depositata memoria dalla società controricorrente.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che il ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione della L. n. 68 del 1999, artt. 1, 3 e 4, art. 10, comma 4 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 3, comma 2, in riferimento alla limitazione del divieto di licenziamento, per scoperture della quota di riserva, ai soli invalidi assunti obbligatoriamente e non ad altri divenuti tali in corso di rapporto (primo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per il mancato accertamento dell'effettiva ragione del licenziamento intimato, non ravvisabile nell'esigenza meramente pretestuosa di soppressione della posizione del lavoratore nell'area di finanziamento rateale alla clientela, ma piuttosto nella grave crisi del settore automobilistico e finanziario (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per la mancata assoluzione datoriale dell'obbligo di repechage, in presenza di segnalate posizioni scoperte equivalenti a quella del lavoratore o eventualmente anche riguardanti mansioni inferiori, esistenti e non offerte (terzo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, omessa e carente motivazione e nullità della sentenza, per inconfigurabilità di un licenziamento collettivo sull'erroneo rilievo della volontaria adesione all'esodo incentivato di ventidue su ventisei dipendenti in esubero, importando il numero di lavoratori che il datore abbia intenzione di licenziare, indipendentemente dal loro numero poi effettivo (quarto motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 28, omessa motivazione e nullità della sentenza, in riferimento ai dedotti profili di illegittimità del licenziamento per ragione discriminatoria (essendo il lavoratore disabile e sindacalista) e di violazione della procedura prevista dall'art. 18 ccnl di...

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