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Titolo:
Se il lavoratore è invalido il mancato superamento del periodo di prova deve essere motivato
  • Sommario

  • Regola generale sul patto di prova. Il caso riguarda la cessazione di un rapporto di lavoro con un invalido, avvenuta a seguito del mancato superamento del periodo di prova.

    Quotidiano del 5 luglio 2017

    Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ricostruisce la disciplina del patto di prova e del recesso in costanza di esperimento, specificando le peculiarità del patto di prova inserito nei contratti di assunzione obbligatoria.

    In primo luogo, la Corte di Cassazione specifica che il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova ha natura discrezionale e, pertanto, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Qualora insorgessero contestazioni, in sede giurisdizionale, incombe sul lavoratore l'onere di provare (ex art. 2697 c.c.) sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso sia stato determinato da un motivo illecito ossia estraneo alla funzione del patto di prova (sperimentare l'attitudine professionale del lavoratore neoassunto). Ciò significa che, la libertà di recesso nell'ambito del periodo di prova, è comunque limitata, poiché deve riguardare la funzione cui il patto di prova è finalizzato. Da ciò consegue che, la valutazione del datore di lavoro, in ordine all'esito della prova, è ampiamente discrezionale, e che la prova del lavoratore circa l'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo invece rilievo tale circostanza se dimostra che il recesso è stato, in realtà, determinato da altri motivi, diversi dall'attitudine alla mansione.

    Quando il lavoratore in prova è un invalido… Già le Sezioni Unite (Cass., SS.UU. sentenza n. 11633/2002) avevano affermato che anche nel caso di patto di prova...

 

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