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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    Con sentenza in data 10 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 229/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso della - (OMISSIS) - srl contro l'avviso di accertamento IRAP, IVA 2000. La CTR osservava in particolare che l'atto impositivo impugnato era illegittimo in quanto motivato per relationem in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 poichè riferentesi ad un PVC redatto nei confronti di soggetto terzo ((OMISSIS) srl) mai notificato alla società contribuente e riportato in misura insufficiente, sicchè ne risultava leso il diritto di difesa della società contribuente medesima; che comunque il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, nel parallelo processo previdenziale aveva assolto la srl dalla domanda dell'INPS per il pagamento dei contributi previdenziali pretesi per l'asserita illecita locazione di manodopera, affermandone l'infondatezza ricavabile dalle stesse asserzioni dei redattori del PVC previdenziale.

    Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

    L'intimata non si è difesa.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    Con il primo mezzo dedotto - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per vizio motivazionale.

    La censura è fondata.

    In osservanza al principio di autosufficienza l'Agenzia delle entrate ha riportato nel corpo dell'impugnazione per cassazione il testo della motivazione considerata invalida dal giudice tributario d'appello, la cui lettura porta a ritenere indubbiamente errata la statuizione in oggetto. Nell'atto impositivo infatti il "contenuto, l'oggetto ed i destinatari" del PVC redatto in sede di verifica previdenziale sono chiaramente ed adeguatamente indicati, esplicitandosi in particolare le ragioni per le quali, anche ai fini fiscali, il rapporto tra la srl e la (OMISSIS) srl non poteva essere qualificato come appalto di servizi, quanto piuttosto di mera locazione di manodopera, in violazione della normativa sul lavoro.

    Rispetto a questi specifici rilievi, pur rivenienti da un atto accertativo nei confronti di un diverso soggetto che non le è stato notificato, la srl ha avuto piena facoltà di difesa e risulta comunque osservata la prescrizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, u.p., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 55, comma 5, quali specificanti il principio generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, così come costantemente interpretati nella giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013, Rv. 626304 -01).

    Come detto, nell'avviso di accertamento impugnato si è seguita correttamente la modalità "alternativa" della riproduzione del "contenuto essenziale" dell'atto cui si è fatto riferimento per relationem, così come dette disposizioni legislative prevedono e la relativa giurisprudenza di...

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