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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

    Il ricorso proposto in data 27.9.2015 dal sig. De. Ma. per chiedere a questo Tribunale di "accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società Vinciguerra Distribuzioni srl" vi era stata una somministrazione fraudolenta e irregolare, determinata da un'interposizione illegittima di mere prestazioni di lavoro", di "dichiarare il ricorrente lavoratore subordinato della Società Vi. Distribuzioni srl", e di " Condannare la Vi. Distribuzione srl e la Newservice società cooperativa, in solido fra loro, il pagamento in favore del Ricorrente dei crediti di lavoro maturati della somma di euro 17.305,99 o di quella che risulterà nel corso di causa", non è risultato fondato è pertanto non può essere accolto.

    Con il ricorso anzidetto il ricorrente, ha dedotto che il rapporto di lavoro intercorso con la cooperativa anzidetta sarebbe stato di natura fittizia e meramente formale, in quanto il rapporto si era svolto di fatto alle dipendenze dell'altra società convenuta, che gli dava le direttive sul lavoro e lo redarguiva attraverso il sig. Fa. Vi.; di conseguenza il ricorrente ha allegato che era stata posta in essere una somministrazione irregolare di manodopera, illegittima e fraudolenta, realizzata attraverso un appalto di servizi tra le società anzidette che non poteva considerarsi genuino, essendovi un ingerenza e un controllo della committente sul lavoro svolto dai dipendenti della società appaltatrice, i quali in realtà prendevano ordini proprio dalla committente ed erano sottoposti al di lei potere direttivo e di controllo (v. parte in diritto del ricorso); sulle basi tali deduzioni ha sostenuto quindi che entrambe le società anzidette dovessero essere ritenute in solido responsabili del pagamento di crediti di lavoro maturati nel corso del rapporto di lavoro e non soddisfatti.

    Tali deduzioni non hanno trovato conferma nell'istruttoria...

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