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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

    Sa. Ar. e gli altri venticinque ricorrenti sopra indicati sono ex dipendenti Enel, attualmente in quiescenza, ovvero eredi di ex dipendenti Enel in quiescenza.

    In tale qualità, essi hanno goduto del beneficio dello sconto sui consumi energetici, beneficio disdettato unilateralmente da Enel con decorrenza

    I ricorrenti hanno sostenuto la illegittimità del comportamento posto in essere da Enel, precisando che l'accordo sindacale posto a fondamento della disdetta non avrebbe potuto spiegare effetti nei loro confronti poiché pensionati e che comunque il beneficio dello sconto sui consumi energetici era oramai divenuto un diritto quesito (di natura retributiva) entrato definitivamente nel loro patrimonio. Hanno di conseguenza richiesto il mantenimento di detto beneficio, con la condanna di Enel alla restituzione di quanto pagato dal gennaio 2016 in avanti.

    Si sono costituite in giudizio le quattro società convenute che hanno contestato la fondatezza della pretesa dei ricorrenti.

    Come già più volte sostenuto dalla giurisprudenza di merito in analoghi precedenti, la domanda dei ricorrenti è infondata.

    Il beneficio dell'agevolazione tariffaria è risalente nel tempo ed è stato originariamente introdotto, fin dal secondo dopoguerra, in favore dei dipendenti di aziende elettriche private con la finalità di attribuire un vantaggio alle famiglie dei dipendenti che utilizzavano per uso domestico energia elettrica fornita dal proprio datore di lavoro. Il beneficio è sempre stato strettamente collegato all'uso familiare dell'abitazione principale dei dipendenti, tant'è che qualora vi fossero stati più componenti di uno stesso nucleo familiare (tutti dipendenti Enel), il beneficio comunque spettava per una sola utenza. Detta finalità ha giustificato l'estensione nel tempo del beneficio in...

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