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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 122/8/2011, dep. 12.12.2011 che, in ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione al rimborso delle maggiori somme derivanti dalla applicazione della minore aliquota sulle ritenute Irpef sulle somme liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di M.F., ex dipendente ENEL, a conseguire il rimborso delle somme derivanti dalla applicazione della minore aliquota (del 12,50%) sugli indicati fondi (P.I.A.).

    La Sezione 6 con ordinanza ex art. 380 bis ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo la sentenza della CTR non conforme ai principi di cui a SU n. 13642/11.

    M.F. si costituisce con controricorso e deposita due successive memorie.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 conv. In L. n. 30 del 1997; D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1; art. 42, comma 4 e art. 16, comma 1 lett. a) e art. 17 TUIR; L. n. 482 del 1985, art. 6 in relazione all'art. 2697 c.c.) per non avere la sentenza proceduto ad accertare la natura e la quantità del rendimento prodotto dalle somme corrisposte in base all'impiego del fondo sul mercato del capitale accantonato, al fine di giustificare la tassazione del 12,50%.

    2. Il motivo è fondato e va accolto.

    3. La C.T.R. non ha infatti correttamente applicato alla fattispecie concreta, pur avendolo richiamato, il principio di diritto affermato da Cass., S.U. n. 13642/11, che, in tema di fondi previdenziali integrativi, ha chiarito (con altre coeve decisioni) che le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza, P.i.a.) sono assoggettate a duplice trattamento tributario. A) Agli importi maturati a decorrere dall'i gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del t.u.i.r.. B) Agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17 del t.u.i.r., per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidazione del cd. rendimento - per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato - si applica la ritenuta del 12,50% prevista dal L. n. 482 del 1985, art....

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