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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Il Tribunale di Cosenza respinse il ricorso proposto da C.V. nei confronti dell'Inail volto alla disapplicazione ovvero alla sospensione del provvedimento con il quale quest'ultimo in data 15.4.2004 lo aveva trasferito di ufficio dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS), alla reintegrazione nel posto di lavoro originariamente occupato ed alla condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e da mobbing).

    2. La Corte di Appello di Catanzaro, adita in via principale da C.V. ed in via incidentale dall'INAIL, ha respinto entrambi gli appelli.

    3. Nel confermare l'ordine argomentativo della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha svolto, per quanto oggi rileva, le seguenti considerazioni: risultava provato che presso la sede di (OMISSIS), ove il C., profilo C4, svolgeva le mansioni di direttore, era insorta una situazione di contrasto tra questi e la più gran parte dei dipendenti ivi addetti; indipendentemente dall'esito dei giudizi promossi da sette dei tredici dipendenti addetti all'Ufficio, che avevano lamentato di essere stati mobbizzati dal Direttore, e a prescindere dalle ragioni che avevano determinato la situazione di contrasto, il rilevato conflitto integrava la fattispecie dell'incompatibilità ambientale, sussumibile entro la nozione delle esigenze organizzative di cui all'art. 2103 c.c., applicabile anche nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico privatizzato; nell'ufficio diretto dal C. era, infatti, era venuto meno il clima di serenità indispensabile per l'ordinato svolgimento delle attività istituzionali; l'eventuale trasferimento dei lavoratori in posizione sottordinata rispetto a quella del C. avrebbe aggravato e non risolto la situazione di disorganizzazione dell'ufficio, mentre il trasferimento ad altra sede del C. mirava proprio ad evitare i conflitti interni e le...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sintesi dei motivi di ricorso.

    5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il trasferimento in considerazione della sola situazione di incompatibilità ambientale senza alcun riferimento all'incidenza che detta situazione aveva spiegato sulla produttività e/o sull'organizzazione della sede Inail di (OMISSIS). Lamenta anche che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sufficiente la sola situazione di incompatibilità ambientale a giustificare il trasferimento a fronte delle difese dell' Inail, che aveva dedotto, ma non anche provato, che da detta situazione erano derivati effetti negativi sulla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente e non aveva allegato il verificarsi di disfunzioni nei confronti dell'utenza, di scioperi ovvero di atti di insubordinazione dei dipendenti. Sostiene che il trasferimento per incompatibilità ambientale presupporrebbe che da questa siano derivati effetti negativi sulla organizzazione dell'unità produttiva alla quale è addetto il dipendente pubblico. Deduce che in realtà il contrasto si era compendiato nella mera presentazione di esposti ai superiori gerarchici e nella proposizione di ricorsi giudiziali (sei e non sette) nei confronti dell'Inail e di esso ricorrente volti al risarcimento dei danni da mobbing, ricorsi respinti dal Tribunale di Paola.

    6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale rigettato il capo di domanda relativo al demansionamento sul rilievo che esso ricorrente aveva allegato la lesione in concreto delle nozioni teoriche e delle capacità professionali in precedenza acquisite. Sostiene che la Corte...

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