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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti ed ha condannato l'Autocarrozzeria Prestige di Partenza G & Zappalorto A S.n.c. al pagamento in favore di L.R.T. della somma di Euro 21.535,31 a titolo di differenze retributive, in luogo di quella di Euro 26.026,06 riconosciuta dal Tribunale.

    2. La Corte territoriale - ritenuto di poter utilizzare le prove e la consulenza contabile acquisite in un precedente giudizio tra le stesse parti e con il medesimo oggetto, conclusosi con una declaratoria di nullità - ha aderito alle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente contabile sul rilievo che questi correttamente avevà utilizzato come parametro il contratto collettivo delle aziende artigiane metalmeccaniche settore autoriparazioni, cui era riferibile la categoria di inquadramento (operaio specializzato) riportata nelle buste paga del lavoratore; ha verificato che dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società era emerso che al L.R. era stata applicata la tariffa sindacale e che i testi escussi avevano confermato sia la durata del rapporto di lavoro che l'orario osservato (dal 1990 per nove ore al giorno dal lunedì al venerdì); ha poi accertato che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato a seguito di ispezione solo per il periodo 1.12.1991-31.1.1992 e che correttamente il consulente nominato aveva proceduto al calcolo delle ore di lavoro ordinario e straordinari, delle ferie spettanti e non godute come previste dal contratto collettivo. Conclusivamente il giudice di appello ha aderito ai conteggi del consulente che ha ritenuto essere stati correttamente formulati, ha riconosciuto come dovuti gli accessori previsti dall'art. 429 c.p.c., mentre sottratto dall'importo complessivamente riconosciuto la somma di Lire 8.683.696 che era risultata pacificamente erogata.

    3. Per la cassazione della sentenza...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo del giudizio, sul rilievo che non era stato depositato dal ricorrente il contratto collettivo sulla base del quale effettuare i conteggi delle differenze retributive reclamate, precludeva al giudice successivamente adito l'utilizzazione di quella consulenza - fondata su di un contratto collettivo "desunto dall'ausiliare" - e non utilizzabile essendo stata formata senza una rituale acquisizione al giudizio del Contratto collettivo applicabile, la cui determinazione non poteva essere demandata al consulente.

    5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, infatti, esorbitava dal ruolo del consulente individuare il contratto collettivo applicabile al rapporto, dovendosi questi limitare a contabilizzare i dati sulla base della documentazione prodotta in giudizio.

    6. Tanto premesso va rilevato che nel ricorso per cassazione è riportato integralmente il ricorso introduttivo del giudizio nel primo giudizio intercorso tra le parti, la sentenza che lo ha dichiarato nullo, il successivo ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., la comparsa di costituzione della società, le note autorizzate della società, la sentenza del Tribunale di Chieti che ha accolto la domanda del lavoratore, il ricorso in appello della datrice di lavoro ed infine il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte di appello dell'Aquila che qui viene impugnata. Gli atti sono fotocopiati e tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento. Osserva il Collegio che tale modalità grafica, equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e...

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