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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Si controverte dell'obbligo di iscrizione dei giornalisti Mo.Gi., Ma.Ro. e M.L. alla gestione autonoma commercianti, dopo che l'Inps e l'Inail si sono visti accogliere dalla Corte d'appello di Ancona le impugnazioni proposte avverso le decisioni del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva, invece, accolto l'opposizione dei predetti lavoratori e della società Presscom s.r.l. in persona del Presidente M.L..

    La Corte d'appello di Ancona ha ritenuto che l'opposizione a suo tempo proposta dagli appellati, basata sulla dimostrazione della prevalenza delle incombenze di amministratori da essi svolte in guisa tale da escludere il loro obbligo di iscrizione alla predetta gestione, era da ritenere superata dall'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito dalla L. n. 122 del 2010, che aveva sancito l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con norma di efficacia retroattiva, quale norma qualificata come interpretativa.

    Per la cassazione della sentenza ricorrono la società Presscom s.r.l., Mo.Gi., Ma.Ro. e M.L. con cinque motivi.

    Resistono con controricorso l'Inps, anche in rappresentanza della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I., e l'Inail.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Osserva la Corte che a seguito della instaurazione del presente giudizio i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata istanza di rinunzia al ricorso notificata ai difensori degli istituti intimati a seguito di emissione del provvedimento di annullamento in autotutela dello stesso istituto di previdenza dell'11.12.2012, comportante la cessazione della materia del contendere.

    All'udienza odierna, presenti i difensori dell'Inps e dell'Inail, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, per il rigetto.

    Deve rilevarsi che col suddetto atto i ricorrenti hanno espressamente rinunziato al ricorso e a tutti i motivi in esso contenuti.

    Nè occorre l'accettazione delle parti intimate, dal momento che "l'art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev'essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere "accettizio" e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione" (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011).

    Ne consegue che il presente giudizio va dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso.

    Si reputa equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio atteso che non vi è stata alcuna opposizione alla rinunzia da parte dei difensori dei due istituti intimati e considerato, altresì, che si è trattato di una questione dibattuta e dagli esiti alterni.

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