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Estremi:
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    1. In punto di fatto la ricorrente - cittadina pachistana di 26 anni - riferisce quanto segue: A) ella grazie ad un visto per ricongiungimento familiare nel 2009 si è trasferita in Italia, ove il padre risiede sin dal 2001; B) ella convive con la famiglia - composta da padre, madre e altri due figli - e negli ultimi anni ha saltuariamente lavorato come collaboratrice familiare, alle dipendenze di connazionali; C) il padre ed il fratello lavorano con contratti a tempo indeterminato, producendo un reddito annuo complessivo pari ad euro 29.284,00, sufficiente per il mantenimento dell'intero nucleo familiare; D) ella in data 12 gennaio 2016 ha presentato una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per "attesa occupazione"; D) a seguito della notifica del preavviso di rigetto, per non aver documentato redditi sufficienti al proprio sostentamento con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ella si è presentata presso la Questura di Trento per chiarire la propria posizione ed in tale occasione ha consegnato i modelli CUD del padre; D) ciononostante il Questore di Trento con il provvedimento Cat. A/12/2016/39/IMM del 28 giugno 2016 ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno; E) ella ha, quindi, impugnato tale provvedimento con ricorso gerarchico, ma il Commissario del Governo per la Provincia di Trento con il decreto prot. nr. 3275/2016 in data 13 ottobre 2016 ha disposto il rigetto del ricorso.

    2. Avverso l'impugnato decreto del Commissario del Governo la ricorrente deduce le seguenti censure: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare premette che dal combinato disposto degli articoli 5 e 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998 con l'art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 si desume che il Questore, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, deve tener conto anche dei vincoli di natura...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Ai fini dell'esame delle suesposte censure giova preliminarmente rammentare il quadro normativo in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per "attesa occupazione". L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 prevede che l'ingresso nel territorio dello Stato italiano è consentito "allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare ... la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno". L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo "sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili", e precisa che l'Amministrazione: A) nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, deve tener conto anche "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine"; B) nel caso dello straniero già presente sul territorio nazionale, deve tener conto anche "della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". L'art. 22, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 286/1998 - dopo aver affermato, al primo periodo, che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di...

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