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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Roma del 12.10.2006 A.S., dipendente della società ENAV spa, chiedeva condannarsi la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale derivato dal demansionamento subito nonchè al pagamento delle differenze di retribuzione derivanti dal mancato riconoscimento dal gennaio 1997 del parametro retributivo apicale (nr. 340) e da altri titoli.

    Il giudice del Lavoro rigettava la domanda (sent. Nr. 1565/2008).

    La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 20.1-26.2.2011 (nr. 451/2011), rigettava l'appello del lavoratore.

    In ordine alla progressione stipendiale la Corte territoriale osservava che nel ricorso introduttivo del giudizio il dipendente si limitava a lamentare il carattere discriminatorio della mancata assegnazione del parametro apicale e la violazione del CCNL; solo in corso di causa egli aveva precisato di avere maturato il diritto in ragione della anzianità di servizio di 23 anni e 7 mesi e della posizione apicale di "responsabile della segreteria didattica" presso il Centro di Formazione e Qualificazione Professionale (CFQP) di (OMISSIS).

    Tale allegazione contrastava con la esposizione del percorso professionale contenuta nel ricorso introduttivo, nel quale si affermava che l'incarico era stato ricoperto soltanto per alcuni mesi e fino all'anno 1995 sicchè era già cessato nel gennaio 1997, epoca di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (verbale di intesa del 21.6.1997).

    In ogni caso, dall'ordine di servizio con il quale l'incarico veniva affidato non emergeva la assegnazione delle mansioni per le quali era previsto l'inquadramento nella posizione apicale.

    Quanto al demansionamento, nell'atto di appello il lavoratore aveva precisato che la domanda si riferiva alle vicende lavorative svoltesi dal settembre 1998, periodo nel quale egli era stato...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'art. 360 c.pc.., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 26 del CCNL di categoria 1998/2001 ed all'accordo del 21.6.1997 nonchè- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

    La censura afferisce alla statuizione di rigetto della pretesa al riconoscimento del parametro retributivo apicale (nr. 340).

    Il ricorrente ha esposto di avere diritto alla posizione apicale per l'attività lavorativa svolta presso l'aeroporto di Fiumicino, essendo richiesta per tale impianto ai fini della acquisizione della posizione superiore una anzianità di 18 anni (art. 26 CCNL e parte specifica art. 1, modificato dall'accordo del 21.6.1997); egli aveva la massima abilitazione prevista per detto impianto ed il parametro 300, circostanze che configuravano la più significativa espressione operativa in attività di coordinamento, supervisione, indirizzo.

    Per attività di coordinamento si intendeva nelle sale di controllo il rapporto tra il personale in turno, i piloti e gli enti limitrofi e non il coordinamento di più unità amministrative, diversamente da quanto presupposto dalla Corte d'appello.

    Inoltre - a non voler considerare la riduzione del periodo di servizio prevista ai fini della acquisizione del parametro superiore per la sede di (OMISSIS) - il diritto sussisteva anche dopo il trasferimento presso l'aeroporto di (OMISSIS), giacchè ogni anno di servizio svolto presso l'impianto di (OMISSIS) veniva supervalutato - ai sensi dell'accordo del 21.6.1997 punto 5 lett. B - (nella misura di anni 1,33) sicchè la sua anzianità era superiore ai 24 anni richiesti (anni 25 mesi 5 giorni 16).

    Il motivo è inammissibile.

    Come evidenziato in sentenza, il ricorrente nel ricorso...

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