La corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo parzialmente il ricorso di S.D., ex dipendente della società Il Cigno SRL, aveva riconosciuto come dovuti Euro 5335,97 a fronte di una maggior somma richiesta, per importi relativi a ratei di 13^ e per permessi e ferie non goduti. La Corte territoriale ha ritenuto che la datrice di lavoro non avesse provato di aver corrisposto detti importi in quanto il bonifico bancario, prodotto dalla società a dimostrazione del pagamento del credito, indicava solo la voce "ratei di fine rapporto-TFR", senza esatta corrispondenza fra detta somma e quelle richieste da S.. La Corte ha escluso che il documento prodotto dalla datrice di lavoro - busta paga del settembre 2005-, contenente l'elencazioni delle voci retributive spettanti e, a dire della società, pagate, costituisse idonea prova dell'avvenuto pagamento di tutte le voci richieste, non trattandosi di atto consegnato al lavoratore e non recante la sua firma di ricezione.
Ha proposto ricorso per cassazione la società ricorrente affidato ad un solo articolato motivo, poi seguito dal deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.. Ha resistito il S. con controricorso.
Con l'unico articolato motivo di ricorso la società Il Cigno SRL lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1993 e 1218 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte erroneamente negato l'estinzione del debito relativamente ai ratei di tredicesima e delle ferie e permessi non goduti, nonostante il datore di lavoro avesse esattamente indicato nella busta paga del settembre 2005 (prodotta e trascritta in ricorso) gli importi dovuti per TFR - pari ad Euro 2492,37 -, i ratei di 13^ - pari ad Euro 761,02-, l'indennità ferie non godute - pari ad Euro 558,47-, l'indennità per riposi non goduti - pari ad Euro 1.055,25-. Secondo la ricorrente l'intero importo, pari ad Euro 3.784,44 netti, era stato corrisposto con bonifico il 25.1.2006, sebbene fosse stata usata una causale sintetica, recante la dicitura "ratei fine rapporto - TFR".
In particolare lamenta la ricorrente la violazione dell'art. 1193 c.c. secondo cui spetta al debitore imputare il pagamento effettuato, ma anche un vizio logico di motivazione. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto non idonea la prova del pagamento mediante il bonifico per la non contestualità tra il materiale pagamento e l'emissione della busta paga, laddove sarebbe invece circostanza normale in quanto il pagamento effettuato tramite banca è sempre successivo alla predisposizione della busta paga. Ma ancora la ricorrente lamenta una insufficiente o comunque omessa motivazione per non avere la Corte neanche precisato a quale titolo sarebbe stata quindi pagata la somma di cui al bonifico bancario, regolarmente incassata dal S., somma pacificamente superiore all'importo del TFR spettante.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto. Sussistendone i presupposti questa Corte può anche decidere, in via rescissoria, nel merito ai sensi dell'art. 384 c.pc., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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