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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Il Professore D.M. aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca (Ministero, di seguito), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e C.N. per l'accertamento del suo diritto al ricollocamento nel quinto posto della graduatoria degli aspiranti agli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2005-2006 - settore formativo della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi - e a svolgere le funzioni di preside incaricato presso l'istituto (OMISSIS) per l'anno scolastico anno 2005-2006. Il ricorrente aveva anche domandato la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale e da perdita di chances.

    2. A fondamento della domanda aveva sostenuto di avere diritto all'attribuzione di diciotto punti ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 40 del 2005 (tre punti per ogni anno di espletamento dell'incarico di "collaboratore del dirigente scolastico). Aveva dedotto che dal 1996 al 2002 aveva collaborato con il Preside in relazione a specifiche funzioni (coordinamento educativo-didattico all'attività di educazione fisica per l'intero plesso scolastico, organizzazione di tutte le attività e le materie sportive). Aveva, inoltre, sostenuto di avere diritto all'attribuzione di tre punti perchè era in possesso del diploma ISEF, di tre punti in relazione all'incarico di Consigliere presso il Consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E e di un punto in relazione all'incarico di insegnante svolto in qualità di assistente alla cattedra di italiano preso l'ISEF di L'Aquila.

    3. Infine, aveva sostenuto di avere diritto all'incarico di presidenza annuale per l'anno scolastico 2005-2006 in quanto appartenente alla categoria di "riservista" ex lett. d) all. A. Ordinanza Ministeriale n. 40 del 20.3.2005.

    4. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sintesi dei motivi di ricorso.

    9. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D. L. n. 136 del 2004, art. 8 bis, della L. n. 68 del 1999, art. 2 e della L. n. 186 del 2004, in relazione all'art. 3 Cost. ed omessa motivazione su un punto fondamentale e decisivo della controversia.

    10. Asserisce di avere diritto, ai fini della ricostruzione "virtuale" della sua carriera, e del diritto all'incarico di "preside incaricato", alla estensione dei benefici in sanatoria attribuiti a tutti gli altri soggetti destinatari del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 bis dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 2006. Invoca a tal fine le circolari n. 720 del 15.6.2006 e n. 121 del 14.7.2006, asserendo che in esse il Ministero aveva chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale non avrebbe avuto effetto nei confronti dei Presidi già incaricati, il cui servizio sarebbe stato considerato utile anche ai fini della conferma per l'anno successivo. Sostiene che, in subordine, avrebbe dovuto essere riconosciuto il danno da "perdita di chance" in relazione a quello che sarebbe stato "l'iter virtuale e secondo legittimità" che la sua vicenda avrebbe avuto ove fosse stata applicata la normativa vigente prima della sentenza della Corte Costituzionale (primo motivo). Addebita alla sentenza impugnata vizio di omessa motivazione per avere la Corte territoriale, sulla scorta di principi di diritto erronei, di motivare in ordine alla decurtazione del punteggio relativo al servizio prestato da esso ricorrente presso I' ISEF (secondo motivo).

    11. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 7, comma 2 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 29...

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