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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale del medesimo luogo, ha - con sentenza depositata il 22.10.2014 - respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in data 4.8.2010, a C.L., per omessa verifica e controllo - in qualità di Direttore dei lavori - delle opere realizzate negli anni 2005-2006 da ditte appaltatrici per "restyling" e rifacimento marciapiedi della stazione di (OMISSIS), con conseguente indebite contabilizzazioni e liquidazioni di compensi non dovuti, per significativi importi.

    2. La Corte respingeva l'appello proposto dal lavoratore confermando la declaratoria di legittimità del licenziamento rilevando: 1) quanto alla tempestività della contestazione disciplinare, che risultava documentalmente provato la conclusione, in data 8.7.2010, della complessa e ponderosa istruttoria conclusa dalla Commissione di inchiesta appositamente nominata (a seguito del decreto di perquisizione inoltrato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia il 27.1.2010 in relazione al reato di corruzione); 2) quanto alla sussistenza dei fatti addebitati ed alla proporzionalità della sanzione, che l'art. 13 delle Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture, imponeva al Direttore dei lavori i compiti di "controllo sulla buona e puntuale esecuzione dell'opera, verifica dei materiali impiegati, accertamenti in corso d'opera, misurazione e contabilizzazione delle parti di opera eseguiti..." e prevedeva la possibilità, del Direttore dei lavori e dei suoi coadiutori, di accedere ai cantieri con la frequenza ritenuta necessaria ed opportuna. Il ruolo assunto dal C. non escludeva, pertanto, la responsabilità a lui riconnessa quale Direttore dei lavori, anche per l'operato dei suoi subalterni, tanto più che si era trattato di una congerie di gravi violazioni ripetute e perdurate...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1375 e 2119 c.c., la L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2, 3 e 4, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare effettuata a distanza di diversi anni dai fatti addebitati, non potendo ritenersi credibile che la società non avesse attivato i suoi sistemi di controllo ed avesse avuto cognizione della contabilità solo dopo l'intervento della Polfer e della Procura della Repubblica di Civitavecchia e della Commissione interna.

    2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto che - in base all'art. 13 delle Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e fornitura in opera delle società del gruppo Ferrovie dello Stato - il C., in quanto Direttore dei lavori, dovesse assumere una responsabilità oggettiva anche in relazione all'opera dei suoi subalterni (nella specie, il geometra Appia, anche esso licenziato) ed avendo trascurato l'effettivo contenuto delle mansioni e delle responsabilità del C. stesso. Inoltre, una delle ditte appaltatrici (Lima 2013) già operava, da oltre un decennio, per il gruppo Ferrovie dello Stato e pertanto difficilmente poteva creare sospetti di esecuzione irregolare di lavori.

    3. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ricondotto al C., quale Direttore dei lavori, l'opera del suo sottoposto, esclusivamente sulla base dei compiti descritti dalle Condizioni generali di contratto, senza verificare le mansioni effettivamente disimpegnate.

    4. Con il quarto motivo...

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