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Prassi

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.



    • ARTICOLO UNICO


    • Premessa

       

       

      Con il presente Messaggio, anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, si forniscono le indicazioni vòlte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.

       

      Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011 (testo unico dell’apprendistato), nonché dagli adeguamenti introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati).

       

      In particolare, in base all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Sul piano generale, si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto al riguardo (Circolare n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie sia il...

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