Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.
ARTICOLO UNICO
Premessa
Con il presente Messaggio, anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, si forniscono le indicazioni vòlte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.
Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011 (testo unico dell’apprendistato), nonché dagli adeguamenti introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati).
In particolare, in base all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Sul piano generale, si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto al riguardo (Circolare n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie sia il...
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