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Titolo:
L'avvocato giudice di pace non ha diritto alla rivalsa per il contributo previdenziale
  • Sommario

  • Le Sezioni Unite civili intervengono sulla questione del compenso erogato dallo Stato al giudice di pace ribadendo che si tratta di una indennità erogata per lo svolgimento di una funzione onoraria e che deve essere assimilata a reddito da lavoro dipendente (e quindi non assoggettata al contributo del 4% alla Cassa forense).

     

    Quotidiano del 1 giugno 2017

     

    In altri termini, come vedremo, la natura indennitaria del compenso per la pubblica funzione esclude che ci possa essere un qualche obbligo di natura previdenziale rilevante ai sensi dell'art. 38 Cost.: questo almeno sino ad oggi dal momento che dovrà essere esercitata la delega con riferimento proprio alla riforma della magistratura onoraria (peraltro, attualmente, è in corso lo sciopero di un mese dei giudici di pace cui sembra si aggiungeranno i magistrati onorari di tribunale nell'ultima settimana). Così la Suprema Corte con la sentenza n. 13721/17 depositata il 31 maggio.

    Il caso. Orbene, poco più di dieci anni or sono un Giudice di Pace aveva proposto un ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro nei confronti del Ministero della Giustizia chiedendone la condanna al pagamento del contributo integrativo per la Cassa forense (essendo un avvocato), di ottenere il pagamento dell'IVA esposta in fattura e di alcune differenze retributive.

    Il Giudice di primo grado rigettava la domanda sul dritto del ricorrente a poter applicare il 4% dovuto per la cassa previdenziale e declinava la giurisdizione sulla rivalsa IVA ritenendo che la giurisdizione spettasse alla commissione tributaria.

    Dal momento che quelle conclusioni erano state confermate anche dal Giudice d'appello il professionista ricorreva in Cassazione.

    L'assimilazione delle indennità ai redditi di lavoro dipendenti. Secondo le Sezioni Unite, anche alla luce...

 

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