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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte di Appello di Palermo ha respinto il reclamo proposto, ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58 da B.V., già Funzionario Tecnico Direttivo presso il settore abusivismo e condono del Comune di Castellamare del Golfo, avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato all'appellante dal Comune.

    2. La Corte territoriale, rilevato che il procedimento disciplinare a carico del B., sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale, era stato riattivato il 20.11.2013, ha ritenuto che il Comune avesse rispettato il termine perentorio di 120 giorni previsto dall'art. 25 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per la conclusione del procedimento disciplinare riaperto. E tanto sul rilievo che il licenziamento era stato adottato il 31.1.2014, a fronte di sentenza penale divenuta definitiva in data 8.5.2013. Ha affermato l'irrilevanza dell'avvenuto superamento del termine di centoottanta giorni, previsto dallo stesso art. 25 bis per la ripresa del procedimento disciplinare, e tanto sul rilievo della natura ordinatoria di detto termine. Ha anche ritenuto che la modesta entità del ritardo nella riapertura del procedimento disciplinare (accertato in sedici giorni rispetto al termine di centoottanta giorni) non aveva condizionato la tempestività dell'azione disciplinare nè reso la condotta del Comune inadempiente rispetto ai principi di correttezza e buona fede.

    3. La Corte territoriale richiamati i principi affermati da questa Corte nelle decisioni a SSUU n. 12243 del 2009 e della sezione penale n. 2083 del 2013, ha ritenuto che il lavoratore, prosciolto dal reato di abuso di ufficio per intervenuta prescrizione del reato e condannato in sede penale a risarcire i danni cagionati al Comune datore di lavoro, non poteva contestare l'accertamento compiuto in sede penale in ordine alla sussistenza del...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sintesi dei motivi.

    6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1 e art. 55 ter, comma 4, degli artt. 1339 e 1419 c.c., della Circolare n. 9 del 27.11.2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 bis e 55 ter "sotto ulteriori profili" e dell'art. 25, comma 1 e art. 26 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, e delle norme in materia di interpretazione della legge e dei contratti contenute nell'art. 12 disp. gen., commi 1 e 2, degli artt. 1362 e 1363 c.c..

    7. Nella premessa che la "riattivazione" del procedimento disciplinare era avvenuta in data 21.11.2013 attraverso la comunicazione della contestazione degli addebiti disciplinari, sostiene che al procedimento disciplinare avrebbero dovuto applicarsi i termini perentori previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 4. Assume, inoltre, che alla data della 21.11.2013 era scaduto anche il termine di centoottanta giorni previsto dall'art. 25 bis del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso, termine che il ricorrente assume avere natura perentoria e non ordinatoria.

    8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e "delle disposizioni relative all'efficacia della sentenza penale nel giudizio sulla legittimità del licenziamento disciplinare" per avere la Corte territoriale tenuto conto delle sole valutazioni contenute nella sentenza del giudice penale, trascurando le prospettazioni difensive svolte da esso ricorrente in merito alla sproporzione tra il licenziamento e i fatti accertati e non mirate a mettere i discussione le condotte oggetto del giudizio penale.

    9. Invoca la sentenza delle SSUU di questa...

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