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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza dell'8 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Venezia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Padova e rigettava la domanda proposta da S.E. nei confronti di Adecco Italia S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'opzione inserita nel patto di non concorrenza stipulato tra le parti e intesa a consentire alla Società di aderire o meno entro un certo termine al patto medesimo ed assumere o meno i relativi obblighi patrimoniali, nonchè la condanna della Società al pagamento del corrispettivo convenuto in sede di stipula del patto.

    La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa accolto una lettura della clausola come intesa a consentire alla Società di sottrarsi in base al proprio arbitrio all'osservanza del convenuto patto di non concorrenza e ritenuto, pertanto, la nullità della clausola medesima, l'efficacia residua dell'accordo concluso e la sussistenza del diritto del lavoratore al conseguimento del corrispettivo pattuito.

    Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a sei motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il S.E..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale l'erronea qualificazione dell'opzione, accordata irrevocabilmente dal lavoratore alla Società al rispetto del patto di non concorrenza stipulato tra le parti come recesso unilaterale dal medesimo.

    Nel secondo motivo la medesima generica censura è rivolta all'applicazione, a detta della Società ricorrente erronea, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., operata dalla Corte territoriale in sede di interpretazione del patto.

    Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 1331 c.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia sulla validità dell'effettivo accordo diretto alla concessione del diritto di opzione.

    I vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sono prospettati nel quarto motivo in relazione all'omessa considerazione da parte della Corte territoriale ai fini del decidere della rinuncia ad avvalersi dell'opzione e, dunque, all'operatività del patto, dichiarata dalla Società ricorrente in costanza di rapporto.

    Con il quinto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 c.c., la Società ricorrente deduce l'erroneità della statuizione della Corte territoriale intesa ad escludere l'intervenuta risoluzione di diritto del patto per sopravvenuta impossibilità della prestazione quale prospettata dalla Società medesima al lavoratore con la lettera di rinuncia all'esercizio dell'opzione.

    Il sesto motivo è inteso a censurare la statuizione della Corte territoriale volta ad escludere, a fronte della...

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