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Legislazione Regionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.



    • ARTICOLO N.20

      (Disposizioni transitorie relative al personale)


    • 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro all e dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), e in servizio a tempo 10

      indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 presso gli Enti d'ambito di cui alla l .r. 10/1997, è trasferito nei ruoli dell'AIC, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001.

      2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale è posto alle dipendenze dell'AIC e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. I contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti d'ambito e trasferiti all'AIC, cessano al la scadenza del relativo termine.

      3. Entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo insediamento, il direttore generale dell'AIC definisce la dotazione organica e la sottopone per l'approvazione all'assemblea.

      4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'AIC, in sede di prima applicazione della presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

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