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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

    I.C. ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana L. n. 91 del 1992, ex art. 4 per essere nata e residente in Italia dalla nascita e fino al compimento della maggiore età in modo continuativo.

    Il giudice di primo grado ha respinto la domanda. La Corte d'Appello ha confermato la pronuncia del tribunale sulla base delle seguenti considerazioni:

    in fatto la richiedente è nata in Italia il (OMISSIS) da genitori immigrati dall'ex Yugoslavia; il padre risulta regolarmente soggiornante dalla nascita della figlia con permesso fino al (OMISSIS); la madre ha richiesto il permesso di soggiorno il (OMISSIS) e la richiesta d'iscrizione della figlia all'anagrafe è datata (OMISSIS). Al fine di provare anche la precedente continuativa residenza di C. in Italia viene prodotta certificazione delle vaccinazioni svolte in precedenza presso i presidi sanitari di Bologna (dal 91 al 2009); il libretto di lavoro del padre (attestante iscrizioni ancorchè con limitate soluzioni di continuità dal 1990 al 2000) e le dichiarazioni degli assistenti sociali che avevano in carico il nucleo familiare. Dalla dichiarazione INPS risulta che la minore è inclusa nel nucleo familiare del padre che ne ha percepito gli assegni familiari con decorrenza (OMISSIS), in base alla rinnovazione di una precedente autorizzazione del 13/4/91.

    In diritto, nonostante tale documentazione non sia ritenuta non veritiera, anche perchè, come osserva la Corte d'Appello il soggiorno degli stranieri è sottoposto istituzionalmente a controlli pubblici che si deve presumere siano stati effettuati anche nella specie, la indicazione da parte dei genitori nell'atto di nascita della loro residenza estera in (OMISSIS) prevale in quanto atto consapevole e partecipato. Ne risulta inequivocamente che l'emigrazione dalla Yugoslavia è avvenuta nel gennaio del 1995. Non risulta comprensibile, alla Corte d'Appello,...

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