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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    La Società Atesia (ora Almaviva Contact) p.a. ha promosso davanti al Tribunale regionale amministrativo per il Lazio un giudizio contro il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e la Direzione Provinciale del lavoro di Roma per l'annullamento dei verbali di ispezione redatti fra il 21 ed il 24.8.2006, nn. 6.5. vig./103-153 e 6.15.pen./103-153, per asserite irregolarità dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e poi di progetto, con consequenziale riqualificazione dei medesimi in rapporto di lavoro subordinato ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69.

    Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell'Amministrazione, intervenuti ad opponendum, al fine di sostenere le ragioni delle resistenti i lavoratori G.V.A., B.C., T.A. e Q.C., il TAR con ordinanza n. 9187 del 20 agosto 2014 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a..

    In virtù di rituale appello interposto dalla Almaviva Contact, nella resistenza delle sole Amministrazioni, il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame evidenziando che le impugnazioni avverso i verbali di contestazione de quibus allorchè avevano carattere sanzionatorio dovevano essere proposte dinanzi al giudice individuato dalla L. n. 689 del 1981, mentre le mere diffide a sanare le inadempienze, non avendo natura sanzionatoria, non erano impugnabili in sede giurisdizionale.

    L'Almaviva Contact ha presentato ricorso per regolamento di giurisdizione, cui hanno replicato con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. In prossimità della pubblica udienza le Amministrazioni hanno depositato memoria illustrativa.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    La parte ricorrente sostiene che nella fattispecie sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che a monte dei verbali opposti ed impugnati vi sarebbe attività provvedimentale lesiva di interessi; aggiunge che le prescrizioni impartite dalla direzione provinciale del lavoro, avendo una duplice natura, seguono un percorso autonomo e parallelo rispetto al procedimento sanzionatorio con il quale si coordinano, mantenendo una propria autonoma efficacia accertativa e cogente in relazione alle condotte che ne costituiscono l'oggetto. Secondo la parte ricorrente l'Autorità amministrativa ha facoltà di portare ad esecuzione le prescrizioni e le stesse possono essere utilizzate quale presupposto per l'assunzione di iniziative sotto il profilo della qualificazione dei rapporti giuridici e dei trattamenti previdenziali, per cui non può essere negata la tutela giurisdizionale che spetta avverso agli atti amministrativi illegittimi. Insiste la ricorrente nel ritenere che l'autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale di detti verbali di accertamento consegue ad una corretta interpretazione della L. n. 124 del 2004, art. 17, il quale non esclude poi la possibilità dei ricorsi amministrativi.

    Il ricorso è inammissibile.

    Nell'ambito del programma di riforma del mercato del lavoro e dell'occupazione di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 al Governo è stata delegata anche la materia relativa alle funzioni ispettive nel settore della previdenza sociale e del lavoro.

    In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della citata legge, all'Esecutivo è stata attribuita la delega, da esercitarsi con uno o più decreti legislativi di attuazione, ad intervenire sul riassetto della disciplina vigente nelle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nel successivo comma.

    I limiti imposti dal...

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