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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

    1. La società ICA s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di Sarzana (SP) notificava alla società SALT S.p.A. - Società Autostrada Ligure Toscana - avvisi di liquidazione con i quale chiedeva il pagamento della Tosap per gli anni dal 2004 al 2008 in relazione all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico per la realizzazione di cavalcavia dell'autostrada (OMISSIS). La società impugnava detti avvisi innanzi alla CTP di La Spezia sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a). La CTP rigettava i ricorsi e la società SALT S.p.A. proponeva appelli che, previa riunione, venivano rigettati dalla CTR della Liguria sul rilievo che SALT S.p.A. godeva dei pedaggi autostradali sicchè era tenuta al pagamento della tassa in quanto la Tosap doveva essere corrisposta dal soggetto che ritraeva un beneficio economico dalla utilizzazione dell'area.

    2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società SALT S.p.A. Società Autostrada Ligure Toscana affidato a due motivi. Si è costituita con controricorso la società ICA s.r.l..

    3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lsg. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38, 39 e art. 49, lett. a. Sostiene che soggetto passivo dell'imposta doveva ritenersi essere lo Stato concedente l'opera pubblica e non già la società concessionaria sicchè era applicabile l'esenzione di cui all'art. 49, lett. a, del citato D.Lgs..

    4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lg. 15 novembre 1993, n. 507, art. 39. Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che soggetto tenuto al pagamento della tassa doveva ritenersi essere colui che ritrae un beneficio economico dall'occupazione poichè, in...

  • Diritto

    ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Osserva il collegio che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Va rilevato che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Dunque, ai fini della Tosap, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass. n. 11553 del 18/06/2003 dep. 21/06/2004; Cass. n. 2555 del 22 febbraio 2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49. Nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società SALT S.p.A. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lsg. n. 507 del 1993, art. 39 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione. Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Inoltre va considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, prevede: "Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa". Tale...

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