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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che:

    la Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il giorno 11/7/2011, ha accolto parzialmente l'appello proposto da A.A. contro la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la domanda dell'appellante di opposizione alla cartella di pagamento, notificata nell'interesse dell'Inps il 3/6/2006, avente ad oggetto i contributi omessi relativi ad alcuni lavoratori addetti alla vendita a domicilio di elettrodomestici ed a centralinisti telefonici, con i quali erano intercorsi contratti di lavoro a progetto non rispettosi del dettato legislativo;

    la Corte territoriale, nel condividere il giudizio del tribunale, ha ritenuto che l'attività svolta dai lavoratori non fosse volta alla realizzazione di un autentico progetto; che dall'istruttoria espletata era emerso che tutti i lavoratori erano assoggettati al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro ed erano stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale; che era corretta l'applicazione, quanto alle somme aggiuntive, del regime previsto per l'evasione contributiva, mentre ha accolto il motivo di gravame con il quale l'appellante ha chiesto il rimborso dei contributi versati alla gestione separata dell'Inps per gli stessi lavoratori e ha pertanto condannato l'Inps alla loro restituzione; infine ha compensato in parte le spese del giudizio di appello, ponendo la restante parte a carico dell' A. in applicazione del criterio della soccombenza;

    A.A. propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. L'Inps resiste depositando procura in calce alla copia del ricorso notificato.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che:

    1. I due motivi, in quanto connessi, vengono trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Deve ricordarsi che il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d' inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (fra le tante, Cass. 26/06/2013, n. 16038);

    si aggiunge che, esso deve emergere dalla lettura della sentenza impugnata e consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando quindi necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;

    il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. al riguardo, ex plurimis: Cass. 26/3/2010, n. 7394);

    nel ricorso in esame la parte non specifica quali siano...

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