DECISIONE (PESC) DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2017 N. 824 relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea
ARTICOLO N.11
Assegni familiari e indennità sociale
Articolo 11
1. Norme generali
Le indennità contemplate dal presente articolo e le indennità analoghe di altra fonte, cui ha diritto una coppia sposata o un agente non sposato, non sono cumulabili.
L'agente, il coniuge, le persone a carico o il partner registrato che percepiscono o hanno diritto a un'indennità nazionale o internazionale da altra fonte, analoga a quella prevista dal presente articolo, devono informarne l'amministrazione del SATCEN, affinché sia applicata una corrispondente riduzione alle indennità concesse loro dal SATCEN.
L'agente che consapevolmente trasmette informazioni erronee, o non trasmette informazioni, all'amministrazione del SATCEN su un fatto rilevante e di conseguenza riceve un'indennità a cui non ha diritto o un importo superiore a quello cui ha diritto, viola il presente articolo e di conseguenza è tenuto a rimborsare gli eventuali importi percepiti e può altresì essere passibile di misure disciplinari.
Qualora il diritto a assegni e indennità sorga dopo la data di entrata in servizio, l'agente ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese in cui è sorto tale diritto. All'atto della cessazione di tale diritto, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale il diritto cessa.
L'amministrazione del SATCEN ha facoltà di chiedere eventuali documenti ufficiali o documenti giustificativi che ritiene necessari per stabilire il diritto a ogni indennità o per consentire il relativo calcolo.
2. Assegno di famiglia
a) Un assegno di famiglia è concesso e corrisposto mensilmente a ogni agente che:
i) sia sposato;
ii) sia vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe e abbia almeno una...
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