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Titolo:
Assegno per nucleo familiare anche agli stranieri
  • Sommario

  • La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 l. n. 48/1998 (per il periodo precedente al 1.7.2013) costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, in violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali, previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato con la legge n. 97/2013, art 13 comma 1.

     

    Quotidiano del 9 maggio 2017

     

    Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11165/2017, depositata l'8 maggio.

    L'INPS non regala niente, tantomeno agli stranieri. La Corte d'appello di Milano aveva ritenuto discriminatoria la condotta consistita nell'aver negato agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, con residenza in Italia, l'assegno al nucleo familiare di cui all'art 65, l. n. 48/1998 per difetto del requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; aveva, quindi, ordinato a INPS e al Comune di Milano, per quanto di rispettiva competenza, di porre fine all'accertata discriminazione, corrispondendo gli assegni maturati e non percepiti.

    L'INPS, soccombente, ricorre in Cassazione, rilevando due vizi della decisione della corte milanese: la carenza di legittimità attiva delle associazioni che avevano denunciato la condotta discriminatoria e la natura di prestazione non essenziale dell'assegno per il nucleo familiare.

    La Corte di Cassazione, severamente, rigetta il ricorso, evidenziando la centralità del principio di non discriminazione e la sua interpretazione, necessariamente, estensiva.

    Legittimazione attiva delle associazioni a tutela della pari opportunità. Secondo l'Istituto, il Testo Unico sull'immigrazione ed il d.lgs. n. 215/2003...

 

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