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Estremi:
Consiglio di Stato, 2017,
  • Fatto

    FATTO

    1.- Con il ricorso di primo grado, nove Patronati (tra cui gli odierni appellanti) hanno impugnato la circolare n. 15 del 2010 del Ministero del Lavoro, con la quale vengono dettate istruzioni in merito al "D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 ed in particolare alla Tabella D (10-11-12). Attività in materia di immigrazione. Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

    Con un primo ordine di motivi, la predetta circolare è stata censurata nella parte in cui stabilisce che: "Gli interventi previsti dal D.M. n. 193/2008 Tabella D - voci 10 - 11, anche se attivati in anni precedenti, ma definiti nell'anno 2009 - sulla base di una certificazione del Ministero dell'Interno - possono essere utilmente statisticati nell'anno di competenza". Tale disposizione, secondo i ricorrenti, sarebbe illegittima in quanto avente efficacia retroattiva, in violazione del principio di legalità e dell'art. 17 del regolamento di cui al D.M. n. 193 del 2008. Quest'ultimo, infatti, ha introdotto per la prima volta un punteggio (rilevante ai fini della ripartizione del finanziamento pubblico ai patronati) per l'attività sociale svolta a favore dei cittadini stranieri immigrati nel nostro paese, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2009, data in cui il nuovo regolamento è entrato in vigore. Per contro, la circolare n. 15 del 2010 avrebbe dato rilevanza anche alle attività effettuate prima di tale data, determinando un rilevante trasferimento di risorse a favore di alcuni dei patronati dei lavoratori dipendenti, con conseguente riduzione del finanziamento per le altre attività.

    Con il secondo ordine di motivi, i ricorrenti si dolgono di un ulteriore contenuto della circolare, quello in cui si dispone che: "le eventuali pratiche eccedenti tali quantitativi e quindi eliminate in fase ispettiva non entreranno nel computo dei tagli presi in considerazione...

  • Diritto

    DIRITTO

    1.- Il "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5; Corte di Cassazione, sezioni unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni - e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sulla natura giuridica della circolare in esame, se atto avente valore precettivo (normativo o provvedimentale), ovvero atto meramente interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi e privo di effetti esterni (con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, non sussisterebbe alcun interesse a contestarne la legittimità) - e di risolvere la lite nel merito.

    2.- Con il primo mezzo di appello, i patronati censurano la circolare impugnata nella parte in cui ammettono al finanziamento gli interventi previsti dal D.M. n. 193 del 2008, di cui alla tabella "D" voci 10-11, anche se attivati in anni precedenti, purché definiti nell'anno 2009. Tale disposizione, secondo gli istanti, avrebbe portata retroattiva, avendo temporalmente ampliato il numero delle attività rilevanti in termini di punteggio. Occorre premettere che il thema decidendum, così come cristallizzato nel ricorso di primo grado, riguarda esclusivamente l'asserita retroattività della circolare ministeriale del 23 aprile 2010, mentre nessuna autonoma censura è stata rivolta al regolamento ministeriale.

    2.1.- È utile una preliminare digressione ricostruttiva del quadro normativo di riferimento.

    La legge 30 marzo 2001 n. 152 riconosce e valorizza gli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. Le attività prese in considerazione dall'art. 8, comma 1, della citata legge, riguardano: "a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle...

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