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Estremi:
T.A.R. Milano, (Lombardia), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Con la procedura ristretta in epigrafe indicata la stazione appaltante ha inteso affidare i lavori di "messa in sicurezza e bonifica mediante smaltimento/recupero dei materiali stoccati nell'area Ex Cotonificio Rondo nel Comune di Cilavegna".

    Nella prima seduta, in data 12.9.2016, la Commissione di gara ha richiesto a General Smontaggi S.p.a., in concordato preventivo con continuità aziendale, di produrre il nulla osta del giudice delegato per la partecipazione alla gara, che è stato contestualmente depositato dai rappresentanti della stessa, la quale, in esito alla fase di apertura delle offerte, si è classificata al primo posto della graduatoria, davanti a Cosmo Ambiente S.r.l.

    Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, l'istante deduce l'illegittima ammissione della controinteressata, che a suo dire avrebbe invece dovuto essere esclusa, non avendo adempiuto agli oneri previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Legge Fallimentare a carico dei concorrenti in concordato preventivo.

    Con i motivi aggiunti la ricorrente ha successivamente impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto in favore di General Smontaggi S.p.a.

    La stazione appaltante e la controinteressata si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

    Con ordinanza n. 1460/2016 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare; nelle more del giudizio, i lavori sono stati ultimati.

    All'udienza pubblica del 22.3.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

  • Diritto

    DIRITTO

    In via preliminare, il Collegio dà atto della rinuncia espressa da parte della controinteressata allo scrutinio della propria eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

    Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che la controinteressata è stata ammessa ad un concordato preventivo con continuità aziendale, omologato dal Tribunale di Novara con ordinanza n. 7318 del 27.7.2015, e che, con istanza del 1.8.2016, ha richiesto l'autorizzazione alla partecipazione alla gara per cui è causa, concessa dal giudice delegato in data 18.8.2016.

    I) Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 80 c. 5 e 110 commi 3 e 5 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, evidenziando che la controinteressata, diversamente da quanto previsto dalle norme asseritamente violate, non ha prodotto in gara il parere dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (nel proseguo "Anac") ivi prescritto.

    I. 1) In primo luogo, secondo la ricorrente, poiché in base a quanto disposto dall'art. 110 c. 3 cit., "l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac", può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, difettando nel caso di specie il citato parere Anac, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa.

    I. 1.1) Il Collegio non condivide la lettura della norma suggerita dalla ricorrente, in primo luogo, in quanto contrastante con i lavori preparatori al nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

    L'interpretazione sostenuta dall'istante, secondo cui la mancanza del parere Anac precluderebbe la partecipazione ad una procedura di gara da parte di un concorrente ammesso al concordato con continuità aziendale, coincide infatti sostanzialmente con la versione preliminare della norma in esame approvata dal Consiglio dei Ministri. Nel corso dell'audizione davanti...

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