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Estremi:
Tribunale Milano, 2016,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 31/5/16, la M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha svolto opposizione nei confronti del precetto notificato da G.L.P. per compensi che sarebbero a quest'ultimo dovuti in seguito a quanto sarebbe stato appurato nel Verbale di Accertamento del 18/12/13 dagli ispettori della DTL.

    In particolare, la difesa della società ha osservato come non sussisterebbe alcun obbligo della stessa per una applicazione del C.C.N.L. Gas - Acqua, non essendo iscritta ad alcuna organizzazione sindacale stipulante e non avendo violato, ad ogni modo, alcun minimo retributivo, anche ex articolo 36 Cost..

    Sicché sarebbe illegittima anche la diffida accertativa emessa a favore di G.L.P. e il Verbale di Accertamento in parola sarebbe stato emesso in violazione dell'articolo 39 Cost..

    Inoltre, i contratti individuali avrebbero legittimamente stabilito una retribuzione determinata ex articolo 2099 c.c., secondo la modalità della provvigione, posto come a ciascun lavoratore sarebbe stata lasciata piena libertà nell'organizzazione delle proprie prestazioni e con facoltà di astenersi, quando volesse, dal lavoro. In questo modo, i dipendenti avrebbero avuto esclusiva disponibilità del proprio tempo.

    Infine la stessa parte ha contestato i conteggi.

    Si è costituito in giudizio, con memoria articolata, G.L.P. che ha sostenuto l'esistenza di un credito a proprio favore, allegando come avrebbe dovuto lavorare per ciascuna giornata almeno otto ore. La difesa di questi ha dedotto come, in realtà, non sarebbe stata lasciata libertà di organizzazione al prestatore che, viceversa, sarebbe stato soggetto a disponibilità a tempo pieno a favore del datore di lavoro.

    Inoltre, la pretesa della opponente di retribuire solo l'operazione della lettura del contatore avrebbe escluso dalla nozione di orario di lavoro quell'attività preparatoria, come i "tempi...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Le domande della parte opposta sono risultate infondate, dovendosi accogliere il ricorso in opposizione al precetto.

    Preliminarmente, occorre ricordare come l'art. 17, comma cinque, del D.Lgs. n. 66 del 2003 abbia stabilito che

    "nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita' esercitata, non e' misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

    a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

    b) di manodopera familiare;

    c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunita' religiose;

    d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro. 6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e alla L. 14 febbraio 1958, n. 138. ".

    La norma rileva in quanto, come ben chiarito anche dal Verbale di Accertamento del 18/12/13, si tratta della fattispecie dei "letturisti" che, come confermato dai medesimi, interrogati dagli ispettori, non erano soggetti ad alcun orario di lavoro (cfr. doc. 2 ric. pag. 5 e ss.).

    Anche G.L.P., poi, nel proprio interrogatorio libero, ha attestato che nessuno controllava lo svolgimento da parte di questi di un preciso orario di lavoro.

    Appare, così, che si tratti di una ipotesi inquadrabile nell'ambito dell'articolo...

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