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Estremi:
Consiglio di Stato, 2017,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    1. Gli odierni appellanti, tutti agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, hanno agito in primo grado per l'accertamento di spettanze retributive a loro dire dovute dall'Amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale.

    1.1. In particolare, ciascuno di loro ha documentato di aver espletato, in periodi di tempo ricompresi fra il 2004 e il 2012, plurime ore di attività lavorativa in giorni festivi ovvero da destinare al riposo settimanale, chiedendo pertanto il riconoscimento del compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero - in via subordinata - la determinazione dell'indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria.

    2. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo di questa Sezione (cfr. ex plurimis le sentenze 8 marzo 2012, n. 1342, e 10 dicembre 2012, n. 6322), sulla scorta del quale:

    a) al fine di compensare il disagio derivante dal dover prestare attività lavorativa in una giornata ordinariamente dedicata al riposo, non è sufficiente la speciale indennità disciplinata dalla contrattazione di categoria (per quanto qui rileva, dall'art. 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, che la ha quantificata in € 5,00 all'ora, importo poi aumentato ad € 8,00 all'ora dal successivo art. 15, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51), atteso che tale indennità è testualmente corrisposta "a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero", e dunque surroga la sola retribuzione ordinaria, lasciando impregiudicata - fra le altre - la questione di come debbano essere compensate le ore lavorative eventualmente eccedenti il limite delle 36 settimanali;

    b) a tale ultimo riguardo, sempre sulla base della contrattazione collettiva...

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