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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza del 23/03/2009 (dep. il 27/04/2009), la Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Venezia, ha respinto il ricorso proposto dal sig. B.P.C. avverso la sentenza della Commissione di secondo grado di quello stesso capoluogo che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva respinto il ricorso avverso il ruolo emesso dal Centro di Servizio di Venezia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relativo all'ILOR dell'anno 1987, imposta che la Commissione di Primo Grado di Bassano del Grappa aveva ritenuto non dovuta essendo il contribuente un agente di commercio ed il suo reddito assimilabile a quello di lavoro autonomo.

    Secondo la CTC, invece, il reddito prodotto dal contribuente doveva essere assimilato ad un reddito di impresa (testualmente) "per la presenza in atti di dati che influiscono decisamente per riconoscere la gestione di beni e delle attività in una vera e propria gestione d'impresa rendendo il reddito derivante assoggettabile a ILOR".

    2. Per la cassazione della sentenza ricorre B. articolando due motivi.

    3. L'Avvocatura Generale, per conto dell'Agenzia delle Entrate, si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la natura meramente apparente della motivazione, eccepisce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza per violazione delll'art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost..

    1.1. Il motivo è fondato.

    1.2. Risulta dal testo della sentenza impugnata che la Commissione di primo grado aveva riconosciuto che il reddito del ricorrente, agente di commercio, era assimilabile a quello del lavoratore autonomo e che pertanto, in applicazione della sentenza n. 42 del 1980 della Corte costituzionale, godesse dell'esenzione ILOR.

    1.3. La Commissione di secondo grado aveva ribaltato la decisione sul rilievo che, invece, i dati acquisiti facevano ritenere che l'attività svolta dal contribuente si svolgesse "con il rilevante ausilio di locali, personale e macchinari presumibilmente elettronici, sui quali si fondava l'organizzazione dell'impresa e, quindi, la fonte di produzione del reddito".

    1.4. Investita del ricorso, la CTC ha fornito la risposta alle questioni poste dal contribuente nei termini lapidari e tautologici testualmente indicati in premessa.

    1.5. La Commissione, infatti, si è del tutto sottratta al dovere di spiegare la ragione per la quale i dati fattuali, che pure afferma di aver esaminato, escludono la fondatezza della tesi difensiva che, per l'appunto, si basava sulla consistenza fisica dei beni utilizzati in quanto fisiologicamente connaturali ad un qualunque studio professionale.

    1.6. L'estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" costituisce ipotesi di motivazione apparente che vizia la decisione per violazione di legge ed, in particolare, dell'obbligo sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132c.p.c..

    1.7. La fondatezza del primo motivo assorbe le questioni devolute con il secondo che affronta il merito della pretesa ma che,...

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