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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Il Comune di Pieve Emanuele ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano B.P. e la SEG, S.r.l. Società Europea Golf in liquidazione (già Europea Golf S.p.A.), per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni derivati all'ente attore dall'operazione immobiliare (OMISSIS), realizzata grazie ai fatti di corruzione commessi da B.P. ed accertati con sentenza del G.I.P. di Milano del 21.1.1995,divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 9879/98.

    Il giudice penale ha riconosciuto la responsabilità penale di B.P. per aver versato somme di denaro a funzionari ed amministratori del Comune di Pieve Emanuele, oltre che a funzionari regionali, al fine di ottenere, nell'interesse della Europea Golf S.p.A., la trasformazioni urbanistica del comparto di (OMISSIS) con la possibilità di insediare, in luogo dell'originario nucleo rurale a destinazione agricola attiguo al castello medievale, un campo da golf, una club house e trasformare le cascine annesse al castello in 207 unità abitative.

    In relazione alle statuizioni civili,il giudice penale ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni cagionati al Comune costituitosi parte civile, a favore del quale ha riconosciuto una provvisionale di Lire 753.000.000 a carico di B.P..

    Con l'atto di citazione il Comune di Pieve Emanuele ha evidenziato che con tale operazione era andata distrutta una delle più autorevoli, monumentali e storicamente integre testimonianze degli insediamenti agricoli del territorio a sud di Milano, un tempo caratterizzati da una coltivazione fiorente e da un sistema capillare di rogge e fontanili, e che il castello aveva perduto ogni carattere di presidio fortificato delle proprie terre per assumere una modesta funzione di ritrovo privato, avulso dal precedente contesto territoriale. Il Comune ha chiesto il risarcimento dei...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata dal gip di Milano nei confronti di B.P. rendeva indiscutibile la riferibilità dell'intera operazione (OMISSIS) allo stesso B., la cui difesa non aveva svolto al riguardo alcuna contestazione in ordine agli effetti del giudicato. Dalla sentenza risultava che tale operazione, in assoluto contrasto con le norme del Piano regolatore del 1985 vigente, aveva potuto trovare concreta ed effettiva esecuzione grazie alle condotte di corruzione, poste in essere, fra gli altri, dal convenuto B..

    Inoltre il giudice di primo grado ha accertato lo stretto legame di comunanza di interessi fra B.P. e la società SEG ed il coinvolgimento consapevole, volontario e diretto della società convenuta nei fatti di causa, secondo un preciso disegno noto a tutti i partecipanti dell'intera operazione dal suo esordio.

    Ha quindi ritenuto che entrambe le parti convenute dovevano ritenersi responsabili dei fatti illeciti consistiti nella trasformazione di tutto l'intero comparto del territorio del Castello di (OMISSIS), operazione la cui realizzazione per contrarietà alla normativa urbanistica vigente all'epoca, assume evidenti connotati di illiceità,con la conseguenza che entrambi dovevano essere condannati a rispondere in solido fra loro dei danni da ciò derivati.

    2. Il Tribunale, accogliendo la domanda di risarcimento proposta dal Comune di Pieve Emanuele, ha accertato le varie componenti del danno derivato all'ente territoriale dalla operazione immobiliare portata avanti dalla società SEG, Società Europea Golf s.r.l., a seguito dell'attività di corruzione di funzionari ed amministratori del Comune di Pieve Emanuele, per far compiere agli stessi, in seguito alla dazione di denaro, atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nell'approvazione di un...

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