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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con separati ricorsi il dott. M.M. conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di (OMISSIS), chiedendo, con il primo, l'accertamento della prosecuzione, a partire dal giugno 2008, del demansionamento già accertato, per il periodo febbraio 1999-maggio 2008, con sentenza della Corte di appello di Torino n. 244/2010; con il secondo, l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato dall'Azienda ospedaliera, con effetto dal 1 giugno 2011, per il raggiungimento del limite massimo di contribuzione.

    2 I Tribunale di Torino, riuniti i giudizi, in accoglimento della prima domanda, riconosceva a titolo risarcitorio, per il danno da demansionamento riferibile al periodo giugno 2008/maggio 2011, un importo pari alla metà della retribuzione lorda percepita dal M. nello stesso periodo, oltre accessori. Tale sentenza veniva impugnata dal solo M. quanto ai capi di domanda che non avevano trovato accoglimento.

    3. La Corte di appello di Torino, con sentenza non definitiva del 5 dicembre 2012, respingeva l'appello nella parte relativa al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento e disponeva il prosieguo del giudizio per l'espletamento di c.t.u. medico-legale. Depositata la relazione peritale, all'udienza del 12 dicembre 2013, in parziale accoglimento dei restanti motivi di gravame, ritenute condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.t.u., ampiamente motivate e non specificamente contestate dalle parti, condannava l'Azienda ospedaliera al pagamento, a titolo di danno biologico temporaneo (derivante da una invalidità al 25% per gg. 168, e del 10% per i restanti gg. 459, escluso il danno biologico permanente), della somma di Euro 10.548,00, nonchè, a titolo di emolumenti non percepiti dal M. in occasione delle assenze per malattia imputabili al comportamento datoriale, delle somma di Euro...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Ricorso principale.

    1. Con il primo motivo l'Azienda ospedaliera denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale disposto una c.t.u. medico-legale volta ad accertare se il dott. M. fosse affetto dalla patologia lamentata e se questa fosse causalmente o concausalmente connessa al demansionamento subito successivamente al maggio 2008, così sopperendo di fatto all'onere probatorio che incombe esclusivamente sulla parte che agisce per il risarcimento. Il giudice di primo grado correttamente aveva ritenuto la totale genericità delle allegazioni avversarie in ordine agli elementi costitutivi del danno biologico, come peraltro già affermato nel precedente giudizio, avente ad oggetto il periodo anteriore al giugno 2008.

    2. Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che l'indennizzo del danno biologico, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta disciplina, viene erogato direttamente dall'INAIL. Pertanto la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'INAIL, con conseguente totale estraneità e/o carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità della convenuta.

    Ricorso incidentale.

    3. Il ricorrente premette all'illustrazione dei motivi il seguente antefatto processuale (art. 366 c.p.c., n. 3).

    3.1. Sin dal 1966 il ricorrente era stato titolare di una Struttura Complessa denominata Sistema Informativo, posta in staff alla Direzione Generale, dalla quale dipendeva l'intero sistema informativo dell'Azienda Ospedaliera. In data 14 maggio 2008 il Tribunale di Torino accertò un demansionamento ai danni del ricorrente in atto dal 1 febbraio 1999, condannando l'Azienda convenuta al risarcimento dei danni per il periodo sino alla...

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