Si controverte dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla Fondazione Enasarco alla società Marmi e Travertini s.r.l. per l'omesso versamento di contributi previdenziali in favore di alcuni agenti relativamente al periodo 1996 - 2000.
La Corte d'appello di Roma, nel confermare la decisione del primo giudice - che aveva accolto l'opposizione revocando il decreto opposto - ha osservato che nella fattispecie, dalla documentazione richiamata dalla Enasarco e posta a base degli accertamenti ispettivi che avevano dato luogo al procedimento monitorio, non era emersa la sussistenza di un obbligo di promozione dei contratti di agenzia da parte dei soggetti che operavano per l'appellata società, nè l'appellante aveva dedotto l'esistenza di un obbligo siffatto in capo a coloro i quali erano stati qualificati come agenti della società Marmi e Travertini s.r.l.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Fondazione Enasarco - Ente Nazionale Assistenti Agenti e Rappresentanti di commercio con un solo motivo.
Resiste con controricorso la società Marmi e Travertini s.r.l.
Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Con un solo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1742 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la Corte d'appello è incorsa in errore allorquando ha ritenuto che i rapporti di collaborazione per i quali era stata accertata l'omissione contributiva oggetto di causa non erano riconducibili allo schema legale tipico del contratto di agenzia, essendo, invece, qualificabili come rapporti di mero procacciamento d'affari, esclusi, pertanto, dall'obbligo di iscrizione e contribuzione al regime previdenziale integrativo gestito dall'Enasarco. In particolare la ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale ciò che rileverebbe ai fini della qualificazione del rapporto di agenzia sarebbe solo l'assunzione dell'obbligo giuridico del collaboratore a svolgere l'attività di promozione e che sarebbe, invece, del tutto irrilevante la continuità del rapporto, quale elemento non incompatibile anche con la fattispecie atipica del procacciamento di affari. Invece, secondo il presente assunto difensivo, la continuità e la stabilità dei rapporti lavorativi in esame era dimostrata non solo dal dato temporale della loro durata, ma anche dal fatto, omesso dalla Corte di merito, che per quell'attività i collaboratori avevano percepito compensi ingenti e considerevoli in funzione del volume degli affari di volta in volta procurati.
Il ricorso è infondato.
Invero, la Corte territoriale, dopo aver dichiarato di condividere l'orientamento di legittimità (Cass. sez. lav. n. 13629 del 2005) secondo cui la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, mentre quella del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, ha specificato...
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